I mezzi di ricerca della prova

AutoreStefano Ambrogio
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@1 Caratteri generali dei mezzi di ricerca della prova

Come abbiamo già detto, i mezzi di ricerca della prova sono gli atti investigativi consentiti alle parti, nel corso delle indagini preliminari, per acquisire gli elementi di fatto sui quali il giudice deve fondare la propria decisione.

I mezzi di ricerca della prova sono le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni telefoniche.

Tutta la normativa che disciplina i mezzi di prova è ispirata ai principi fissati dagli artt. 14 e 15 Cost.:

l’art. 14 Cost. sancisce l’inviolabilità del domicilio e dispone che ispezioni, perquisizioni e sequestri possono essere eseguiti solo nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale;

l’art. 15 Cost. sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, disponendo che la loro limitazione è eccezionalmente consentita soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Tali principi a loro volta mirano a proteggere due distinti interessi: quello inerente alla libertà e alla riservatezza, riconosciuto come connaturale ai diritti della personalità definiti inviolabili dall’art. 2 Cost., e quello connesso all’esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch’esso oggetto di protezione costituzionale.

Il bilanciamento di tali interessi è affidato ad una duplice riserva, di legge e di giurisdizione:

- solo il legislatore (riserva di legge) ha il compito e il potere di individuare i presupposti e i limiti entro i quali la riservatezza può essere violata, disciplinando i mezzi di ricerca della prova in funzione della tutela concreta dei diritti fondamentali dell’individuo;

-spetta poi all’autorità giudiziaria, con provvedimento motivato (riserva di giurisdizione), individuare la sussistenza in concreto dei requisiti che legittimano l’ingerenza nella sfera privata dell’individuo.

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Anche il diritto alla difesa incontra dei limiti nella partecipazione a questi atti di indagine, che sono definiti atti a sorpresa, ovvero atti da svolgere senza dare preavviso all’indagato o al difensore, il quale può assistere solo se interviene tempestivamente (Riccio). Invero, al fine di garantire la genuinità del risultato dello strumento di ricerca della prova, è indispensabile che gli interessati non siano informati prima dell’attività compiuta nei loro confronti (si pensi all’inutilità di una perquisizione domiciliare per trovare sostanze stupefacenti o armi qualora ne fosse dato avviso al soggetto, che potrebbe così far sparire il corpo del reato).

Le attività compiute in tal modo sono altresì attività irripetibili, motivo per il quale i relativi verbali possono essere acquisiti come documenti agli atti del processo (art. 431 c.p.p.).

@2 Ispezioni

L’ispezione consiste nell’esame di persone, cose o luoghi avente come obiettivo la ricerca di tracce o di altri effetti materiali del reato (art. 244 c.p.p.). Ad esempio, tracce di sangue, impronte, fori di proiettili etc. L’ispezione deve essere disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato: nel dibattimento viene disposta dal giudice, mentre nel corso delle indagini preliminari, è disposta dal p.m., che normalmente delega i reparti della polizia scientifica attrezzati per i rilievi: si pensi, ad esempio, alla necessità di rilevare impronte digitali nel locale ove è stata commessa una rapina, ovvero ai rilievi balistici nel caso di omicidio, con l’individuazione dei fori di entrata e di uscita dei proiettili e l’esatta localizzazione dei bossoli. Solo in casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa, senza decreto dell’autorità giudiziaria (art. 348 c.p.p.).

Si distingue tra:

-ispezione personale che si svolge sul corpo delle persone (una forma di ispezione personale molto diffusa è quella cui si procede, di norma, presso le strutture ospedaliere, al fine di individuare l’ingestione di sostanze stupefacenti o alcoliche). Per la sua delicatezza, il legislatore prevede che l’ispezione sia eseguita nel rispetto della dignità e del pudore della persona che deve, inoltre, essere avvisata della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, capace di testimoniare;

-ispezione locale che ha ad oggetto luoghi (abitazioni, uffici, locali etc.). Il decreto che dispone l’ispezione va consegnato all’indagato e alla persona titolare dell’immobile, in quanto incide sulla posizione di entrambi. È al-

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tresì previsto il potere di vietare l’allontanamento dei presenti dai luoghi nei quali è in corso l’ispezione;

-ispezione reale, che ha ad oggetto cose (auto, barche etc.) e che è soggetta alla stessa disciplina dell’ispezione locale (art. 246 c.p.p.).

FORME DI ISPEZIONE

[VAI ALLA TABELLA ALLEGATA IN FORMATO PDF]

@3 Perquisizioni

Mentre l’ispezione è finalizzata alla ricerca di tracce del reato, la perquisizione consiste nella ricerca del corpo del reato e dei mezzi utilizzati per commettere il reato. Così, se l’ispezione si traduce in un’attività di rilevamento tecnico, la perquisizione si risolve, in caso di esito positivo, nel sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato (vedi infra).

La disciplina dettata per la perquisizione ricalca comunque quella delle ispezioni, stante l’evidente analogia tra i due istituti sotto il profilo della lesione della riservatezza. Perciò anche la perquisizione richiede il decreto

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motivato dell’autorità giudiziaria. Anche in questo caso la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa alla perquisizione nelle ipotesi previste dall’art. 352 c.p.p.

Si distingue tra:

-perquisizione personale: l’interessato, oltre alla facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, deve essere avvisato anche della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 365 c.p.p.);

-perquisizione locale: l’art. 250 c.p.p. ripropone la medesima disciplina dettata per l’ispezione dei luoghi. La presenza dell’imputato alla perquisizione locale non è necessaria. Inoltre, possono essere perquisite anche le persone presenti all’espletamento dell’atto o quelle...

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