Disposizioni generali sulla prova
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 127-133 |
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@1 Nozione di prova
La presunzione di innocenza fissata dalla Costituzione può essere vinta solo da elementi di prova acquisiti attraverso il rispetto di regole precise, volte essenzialmente a tutelare il contraddittorio e l’imparzialità del giudice nel momento dell’assunzione.
L’art. 190 c.p.p. sancisce così il diritto alla prova ad entrambe le parti: spetta cioè al pubblico ministero indicare i mezzi di prova a sostegno dell’accusa e all’imputato quelli a sostegno delle tesi difensive
La prova è l’elemento di fatto che consente al giudice di ricostruire in maniera diretta o logica l’accaduto in termini di certezza. La prova può essere immediata (si pensi alle dichiarazioni del testimone oculare) o logica (si pensi alle dichiarazioni rese dai testimoni sul comportamento dell’imputato prima e dopo il reato).
In materia di prove bisogna distinguere:
-le prove, ovvero gli elementi raccolti dinanzi al giudice, in contraddittorio tra le parti e posti a base della decisione. La sede naturale per l’acquisizione delle prove nel nostro ordinamento è il dibattimento;
-i mezzi di prova, ovvero gli strumenti attraverso i quali le prove sono portate alla conoscenza del giudice;
-i mezzi di ricerca della prova, ovvero gli atti investigativi (perquisizioni, ispezioni, sequestri, intercettazioni) consentiti alle parti nel corso delle indagini preliminari per acquisire le fonti di prova;
-le fonti di prova, ovvero gli elementi (cose, persone, documenti) acquisiti nel corso delle indagini preliminari che consentono alle parti di richiedere l’ammissione delle prove che si formano poi dinanzi al giudice, attraverso i mezzi di prova.
Per fare un esempio relativo alla testimonianza:
-le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento costituiscono prova;
-la testimonianza ammessa al dibattimento è il mezzo di prova attraverso il quale il giudice viene a conoscenza delle dichiarazioni rese dalla persona informata dei fatti;
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- le indagini svolte dalla polizia giudiziaria per individuare i testimoni sono i mezzi con i quali la prova è stata ricercata;
-i verbali di sommarie informazioni rese dalla persona alla polizia giudiziaria, al p.m. o al difensore, sono le fonti di prova in base alle quali si valuta la rilevanza e l’ammissibilità della prova.
@2 L’oggetto della prova
Non tutti i fatti possono essere acquisiti al processo.
Ai sensi dell’art. 187 c.p.p. possono essere oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.
Secondo i principi generali di economia e speditezza che regolano il processo penale, non è possibile, per le parti, decidere liberamente quali fatti portare alla conoscenza del giudice, ma occorre che gli stessi siano pertinenti al tema del decidere (thema decidendum), stabilito essenzialmente dal capo d’imputazione.
È affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, decidendo se ammettere o meno una prova.
Naturalmente, influiscono sulla decisione del giudice penale non solo le circostanze della condotta, ma anche tutto ciò che può incidere sulla valutazione della capacità del soggetto e sulla determinazione della pena.
La prova è pertinente se riguarda:
-la condotta contestata;
-l’evento;
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