I tirocini formativi

AutoreMarco Barbieri - Madia D'Onghia
Pagine173-195
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I tirocini formativi
Marco Barbieri e Madia D’Onghia*
Norme commentate: art. 1, comma 34-36, l.
28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. La faticosa emersione della disciplina giuridica dei tirocini formativi. - 2. La delega al
riordino della normativa, i criteri direttivi e l’attuazione nelle Linee guida. - 3. Il ‘dilemma’ irri-
solto e/o ignorato delle fonti.
1. L’art. 1, cc. 34-36, della legge 92/2012 detta linee per una nuova di-
sciplina dei tirocini formativi che dovrebbero conferire all’istituto, nell’idea
del legislatore, una fisionomia meno incerta.
Infatti, anche a causa della scarsa attenzione della dottrina1 e del quasi
nullo contenzioso sviluppatosi – donde la scarsezza di indicazioni giuri-
sprudenziali – sono proprio i suoi tratti costitutivi a risultare oscuri e con-
traddittori.
Allo scopo di tentare una chiarificazione – si vedrà quanto rilevante an-
che ai fini dell’individuazione delle fonti deputate a tale disciplina e dei con-
seguenti problemi – appare utile qualche cenno storico.
Nel Codice Civile, il tirocinio è disciplinato agli artt. 2130-2134 nel-
l’apposita Sezione IV del Capo I, Titolo II, del Libro V, cioè separatamente
dalla sezione rubricata al rapporto di lavoro: ciò nonpertanto, il testo delle
norme rende chiaro non solo che si trattasse di apprendistato – cioè pur sem-
pre di un rapporto di lavoro, ancorché inquadrabile tra i contratti a causa mi-
sta – ma anche, ex art. 2134, che allo stesso si applicassero «in quanto siano
compatibili con la specialità del rapporto» proprio le norme relative ai rap-
porti di lavoro contenute nei precedenti artt. 2096-2129.
Per quel che rileva, anche nei regolamenti attuativi del Codice della Na-
vigazione, l’espressione «tirocinio» si riferisce sempre inequivocamente a
una attività lavorativa già prestata, peraltro «presso gli stabilimenti indicati in
via generale dal ministro dei trasporti e della navigazione»2, la quale condi-
zionava l’abilitazione allo svolgimento di alcune attività3.
* L’intervento è interamente frutto di una riflessione comune. Tuttavia, la stesura dei §§ 1 e 3
è da attribuire a Marco Barbieri; quella del § 2 a Madia D’Onghia.
1 PASCUCCI, 2011, 973.
2 Art. 299 reg. esec. cod. navigazione.
3 V. artt. 250, 270, 270-bis, 278, 280, 280-bis, del regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione (navigazione marittima), emanato con d.p.r. 15.2.1952 n. 328, nonché l’art. 53
del regolamento per la navigazione interna, emanato con d.p.r. 28.6.1949, n. 631.
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Viceversa, come si sa, la disciplina attuale, implicitamente confermata
sul punto – sia pure con le contraddizioni che saranno esaminate – dal-
l’intervento normativo in commento, si fonda proprio sul contrario presuppo-
sto che non si tratti di rapporti di lavoro. L’espressione «tirocini formativi e
di orientamento»4, nonché quella, di importazione francese, “stage5, si è
dunque differenziata dall’apprendistato e in generale dai rapporti di lavoro
con finalità formative, appunto per il non consistere nell’erogazione di una
prestazione lavorativa: almeno sulla carta.
Infatti, sin dall’origine6, e poi stabilmente con l’art. 18, l. 24 giugno
1997, n. 196 e il conseguente art. 1, c. 2, del d.m. 25 marzo 1998, n. 142,
si è precisato che i rapporti tra i datori di lavoro privati e pubblici e i sog-
getti ad essi avviati per svolgere tirocini formativi non costituiscono rap-
porti di lavoro7.
Come è stato osservato in dottrina8, in realtà la finalità puramente forma-
tiva e di orientamento – malgrado lo svolgimento dei tirocini all’interno dei
luoghi di lavoro – portava la disciplina non solo a richiedere taluni requisiti
dei soggetti proponenti e dei soggetti ospitanti, ma anche a configurare come
unico rapporto quello convenzionale tra promotori e datori ospitanti: il che
equivale a dire che il tirocinio formativo non costituisce alcun rapporto tra
tirocinante e datore di lavoro, onde i rispettivi diritti e obblighi non hanno
nesso funzionale9.
4 Compare per la prima volta – se non erro – con l’art. 7, d.l. 14 giugno 1995, n. 232, poi non
convertito, che ne contiene la prima disciplina, con contenuti che si discuteranno nel testo.
5 Per una discussione sull’identità o distinzione tra le due, v. TIRABOSCHI 2001, 61, nt. 1.
6 Art. 7, c. 3, d.l. n. 232/1995. Analogamente i successivi decreti non convertiti. Per prece-
denti più risalenti, si v. TIRABOSCHI, 2001, 62.
7 Un precedente nello stesso senso era contenuto nell’art. 9, c. 15, del d.l. 20 maggio 1993, n.
148, conv. con mod. in l. 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle attività volte ad «agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro».
8 PASCUCCI, 2011, 974 ss.
9 Il che pare ricostruzione più precisa di quella per la quale «il tirocinio è costruito dal legi-
slatore come rapporto trilaterale [onde vi sarebbero] diritti, obblighi e responsabilità reciproche»
(CARMINATI, FACELLO, TIRABOSCHI, 2012, 125). Abbastanza contraddittoriamente con la premessa
che l’istituto sia, per natura e per previsione legislativa, «sempre escluso dal novero dei contratti di
lavoro», si sostiene che «sono la formazione e l’orien tament o […] accanto alla garanzia della
tutela della sicurezza del tirocinante, il ‘corrispettivo’ della attività svolta dallo stagista» (ma
v. già nello stesso senso TIRABOSCHI, 2012, 3; LASSANDARI, 1999, 94 e 111). È evidente in-
fatti che se ci fosse una attività (di che genere?) svolta dal tirocinante e una sorta di corrispet-
tivo, saremmo nel campo dei contratti di scambio. Anche MAZZOTTA, 2011, 827 afferma che
«l’eventuale attività lavorativa prestata è […] funzionale esclusivamente all’apprendimento e
non si pone alcun nesso di corrispettività fra tale apprendimento ed il lavoro né fra
quest’ultimo e l’eventuale indennità percepita dallo stagista». Lo stesso TIRABOSCHI, 2001, 64,
del resto, aveva condivisibilmente affermato che «nel caso dello stage è del tutto escluso un rap-
porto di natura contrattuale tra tirocinante e azienda ospitante», sia pure per poi (65 e 68) avanzare
già allora la tesi della corrispettività tra attività lavorativa da un lato e formazione e orientamento
dall’altra, peraltro in contraddizione con l’altra affermazione che «il tirocinio è realizzato nel suo
[del tirocinante] esclusivo interesse» (70). Per la natura non contrattuale del tirocinio v. pure
PASCUCCI, 2008, 348 ss., LOI, 2012, 960, proprio in critica a Tiraboschi, e, implicitamente, MISCIONE

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