Il contratto di apprendistato

AutoreMadia D'Onghia
Pagine147-172
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Il contratto di apprendistato
Madia D’Onghia
Norme commentate: art. 1, commi 16, 17, 17-bis,
18, 19; art. 2, commi 29 lett. c), e 32, 36, 37, l.
28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La valorizzazione delle finalità occupazionali. - 3. I correttivi alla
disciplina generale del rapporto. La durata e i limiti numerici. - 3.1. […] segue: le c.d. clau-
sole di stabilizzazione e il regime sanzionatorio. - 3.2. […] segue: gli apprendisti in sommini-
strazione. - 3.3. […] segue: la regolamentazione dei profili formativi. - 4. Le innovazioni in
tema di tutela previdenziale e di incentivi economici. - 5. Un cenno all’apprendistato per i di-
pendenti pubblici e i lavoratori in mobilità. - 6. Alcune criticità della riforma e il ruolo
dell’autonomia collettiva e delle regioni. Spunti conclusivi.
1. Le disposizioni della riforma Fornero in tema di apprendistato inter-
vengono su una materia recentemente ridefinita dal d.lgs. 14 settembre 2011,
n. 167, emanato per superare una serie di criticità emerse sin dalla riforma
originariamente attuata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 2761.
L’esigenza di razionalizzare e rendere funzionale tale contratto aveva
trovato un primo approdo nella l. 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva dele-
gato il Governo a riordinare il complesso mosaico di fonti di regolazione
dell’istituto, posto che proprio l’intreccio tra legge statale, regolamentazione
regionale e contrattazione collettiva di vario livello si era rivelato il nodo più
intricato e difficile da sciogliere.
Le varie modifiche all’art. 49, c. 5, del d.lgs. n. 276 (che demandava alle
regioni la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato profes-
sionalizzante, d’intesa con le parti sociali), non avevano dato una definitiva
soluzione alla questione delle fonti; né i numerosi interventi della Corte co-
stituzionale2 erano riusciti a superare l’impasse determinata dalla concorren-
za di competenze, esclusive dello stato (ordinamento civile) e delle regioni
(formazione professionale), il cui criterio di soluzione era stato affidato a prin-
cìpi elastici, e per ciò stesso mutevoli, come quello di leale collaborazione.
La l. n. 247/2007 aveva, così, elencato una serie di princìpi e criteri di-
rettivi finalizzati al riordino della materia (ripresi dal Collegato lavoro, con
un nuovo termine per l’attuazione3), da definire «previa intesa con le Regioni
e le parti sociali», attraverso, dunque, un sistema di concertazione forte,
1 Per una ricostruzione della disciplina previgente, si rinvia, fra i contributi più recenti, a
GAROFALO, 2009, 1505 ss. e, da ultimo, SALA CHIRI, 2012.
2 Per un’attenta analisi delle pronunce costituzionali, cfr., da ult imo, BARBIERI, 2010, 1082 ss.
3 È l’art. 46, c. 1, lett. b, l. n. 183/2010, ad assegnare 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del Collegato (entro il 24 novembre 2012).
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ovvero l’assunzione dell’impegno a non legiferare in maniera difforme da
quanto stabilito dal confronto con le parti sociali e le regioni.
E così è stato: dopo vari anni di tensioni e conflitti istituzionali, infatti,
governo, regioni e parti sociali hanno convenuto, senza divisioni di particola-
re rilievo, sui punti qualificanti del nuovo assetto giuridico dell’apprendi-
stato4. Dapprima è stata siglata l’Intesa tra governo e regioni5, poi la bozza
dell’accordo è stata sottoposta alle parti sociali6; il Consiglio dei ministri,
adottato lo schema del decreto in via definitiva il 28 luglio 2011, lo ha ema-
nato con il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (in vigore dal 25 ottobre 2011) e
denominato Testo Unico dell’apprendistato (d’ora in poi TU)7.
La riforma Fornero, pur rispettando sostanzialmente l’impianto del TU,
vi apporta alcuni correttivi con l’obiettivo precipuo di individuare nell’ap-
prendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro e
incentivarne il suo utilizzo8, anche nella prospettiva di porre un freno
all’abuso dello strumento dello stage, che pure la riforma intende novellare
(cfr. art. 1, cc. 34-36; si rinvia a BARBIERI -D’ONGHIA, infra, cap. II, sez. II).
Nel documento programmatico dell’Esecutivo del 23 marzo 2012 (dal ti-
tolo «La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»)9, il
contratto di apprendistato «inteso nelle sue varie formulazioni e platee» do-
veva «rappresentare il punto di partenza verso la progressiva instaurazione
dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
In tale direzione il governo ipotizzava nella bozza di riforma una duplice
azione: da un lato, l’impegno a rispettare sostanzialmente l’impianto del TU, in-
vitando esplicitamente le regioni e le parti sociali a procedere agli obblighi rego-
latori previsti dalla normativa «entro il termine fissato del 25 aprile 2012» e,
dall’altro, a predisporre degli interventi sul TU diretti ad affinare la disciplina. In
particolare, al fine di «enfatizzare i contenuti formativi dell’istituto» si ipotizzava
di introdurre: una clausola di ‘stabilizzazione’ per procedere all’assunzione di
nuovi apprendisti, un innalzamento del rapporto tra numero di apprendisti e la-
voratori specializzati e, infine, una durata minima del contratto.
4 Un primo segnale di convergenza si era già avuto con l’Intesa «Per il rilancio del-
l’apprendistato» raggiunta il 27 ottobre 2010 tra governo, regioni, provincie autonome e parti
sociali.
5 Intesa del 7 luglio 2011.
6 Intesa dell’11 luglio 2011.
7 Per una disamina dell’intero provvedimento sia consentito rinviare a D’ONGHIA, 2012, 211 ss.
8 Basti scorrere il Rapporto Isfol 2012 (in www.isfol.it), per constatare una significativa ridu-
zione di apprendisti negli ultimi anni: fra il 2008 e il 2010 lo stock medio di giovani occupati con
contratto di apprendistato si è ridotto di oltre 100.000 unità, ovvero del 19%, raggiungendo la quo-
ta di 542.000 giovani. Rispetto all’andamento dell’occupazione complessiva nella fascia d’età 15-29
anni, nello stesso triennio 2008-10, l’incidenza dell’apprendistato è diminuita, passando dal 16,1% del
2008 al 15,1% del 2010. Parallelamente è cresciuta l’età media degli apprendisti: la classe dei minori in
apprendistato si è pressoché dimezzata nel periodo 2008-2010, ma anche la classe dei 19 -24enni – che
rimane la più rappresentativa – ha perso qualche punto percentuale; di contro, è in crescita la popo-
lazione più adulta, anche con 30 anni e oltre.
9 In www.lavoro.gov.it.

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