Il contratto di apprendistato
| Autore | Madia D'Onghia |
| Pagine | 147-172 |
147
Il contratto di apprendistato
Madia D’Onghia
Norme commentate: art. 1, commi 16, 17, 17-bis,
18, 19; art. 2, commi 29 lett. c), e 32, 36, 37, l.
28 giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La valorizzazione delle finalità occupazionali. - 3. I correttivi alla
disciplina generale del rapporto. La durata e i limiti numerici. - 3.1. […] segue: le c.d. clau-
sole di stabilizzazione e il regime sanzionatorio. - 3.2. […] segue: gli apprendisti in sommini-
strazione. - 3.3. […] segue: la regolamentazione dei profili formativi. - 4. Le innovazioni in
tema di tutela previdenziale e di incentivi economici. - 5. Un cenno all’apprendistato per i di-
pendenti pubblici e i lavoratori in mobilità. - 6. Alcune criticità della riforma e il ruolo
dell’autonomia collettiva e delle regioni. Spunti conclusivi.
1. Le disposizioni della riforma Fornero in tema di apprendistato inter-
vengono su una materia recentemente ridefinita dal d.lgs. 14 settembre 2011,
n. 167, emanato per superare una serie di criticità emerse sin dalla riforma
L’esigenza di razionalizzare e rendere funzionale tale contratto aveva
trovato un primo approdo nella l. 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva dele-
gato il Governo a riordinare il complesso mosaico di fonti di regolazione
dell’istituto, posto che proprio l’intreccio tra legge statale, regolamentazione
regionale e contrattazione collettiva di vario livello si era rivelato il nodo più
intricato e difficile da sciogliere.
Le varie modifiche all’art. 49, c. 5, del d.lgs. n. 276 (che demandava alle
regioni la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato profes-
sionalizzante, d’intesa con le parti sociali), non avevano dato una definitiva
soluzione alla questione delle fonti; né i numerosi interventi della Corte co-
stituzionale2 erano riusciti a superare l’impasse determinata dalla concorren-
za di competenze, esclusive dello stato (ordinamento civile) e delle regioni
(formazione professionale), il cui criterio di soluzione era stato affidato a prin-
cìpi elastici, e per ciò stesso mutevoli, come quello di leale collaborazione.
La l. n. 247/2007 aveva, così, elencato una serie di princìpi e criteri di-
rettivi finalizzati al riordino della materia (ripresi dal Collegato lavoro, con
un nuovo termine per l’attuazione3), da definire «previa intesa con le Regioni
e le parti sociali», attraverso, dunque, un sistema di concertazione forte,
1 Per una ricostruzione della disciplina previgente, si rinvia, fra i contributi più recenti, a
GAROFALO, 2009, 1505 ss. e, da ultimo, SALA CHIRI, 2012.
2 Per un’attenta analisi delle pronunce costituzionali, cfr., da ult imo, BARBIERI, 2010, 1082 ss.
3 È l’art. 46, c. 1, lett. b, l. n. 183/2010, ad assegnare 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del Collegato (entro il 24 novembre 2012).
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ovvero l’assunzione dell’impegno a non legiferare in maniera difforme da
quanto stabilito dal confronto con le parti sociali e le regioni.
E così è stato: dopo vari anni di tensioni e conflitti istituzionali, infatti,
governo, regioni e parti sociali hanno convenuto, senza divisioni di particola-
re rilievo, sui punti qualificanti del nuovo assetto giuridico dell’apprendi-
stato4. Dapprima è stata siglata l’Intesa tra governo e regioni5, poi la bozza
dell’accordo è stata sottoposta alle parti sociali6; il Consiglio dei ministri,
adottato lo schema del decreto in via definitiva il 28 luglio 2011, lo ha ema-
nato con il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (in vigore dal 25 ottobre 2011) e
denominato Testo Unico dell’apprendistato (d’ora in poi TU)7.
La riforma Fornero, pur rispettando sostanzialmente l’impianto del TU,
vi apporta alcuni correttivi con l’obiettivo precipuo di individuare nell’ap-
prendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro e
incentivarne il suo utilizzo8, anche nella prospettiva di porre un freno
all’abuso dello strumento dello stage, che pure la riforma intende novellare
(cfr. art. 1, cc. 34-36; si rinvia a BARBIERI -D’ONGHIA, infra, cap. II, sez. II).
Nel documento programmatico dell’Esecutivo del 23 marzo 2012 (dal ti-
tolo «La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»)9, il
contratto di apprendistato «inteso nelle sue varie formulazioni e platee» do-
veva «rappresentare il punto di partenza verso la progressiva instaurazione
dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
In tale direzione il governo ipotizzava nella bozza di riforma una duplice
azione: da un lato, l’impegno a rispettare sostanzialmente l’impianto del TU, in-
vitando esplicitamente le regioni e le parti sociali a procedere agli obblighi rego-
latori previsti dalla normativa «entro il termine fissato del 25 aprile 2012» e,
dall’altro, a predisporre degli interventi sul TU diretti ad affinare la disciplina. In
particolare, al fine di «enfatizzare i contenuti formativi dell’istituto» si ipotizzava
di introdurre: una clausola di ‘stabilizzazione’ per procedere all’assunzione di
nuovi apprendisti, un innalzamento del rapporto tra numero di apprendisti e la-
voratori specializzati e, infine, una durata minima del contratto.
4 Un primo segnale di convergenza si era già avuto con l’Intesa «Per il rilancio del-
l’apprendistato» raggiunta il 27 ottobre 2010 tra governo, regioni, provincie autonome e parti
sociali.
5 Intesa del 7 luglio 2011.
6 Intesa dell’11 luglio 2011.
7 Per una disamina dell’intero provvedimento sia consentito rinviare a D’ONGHIA, 2012, 211 ss.
8 Basti scorrere il Rapporto Isfol 2012 (in www.isfol.it), per constatare una significativa ridu-
zione di apprendisti negli ultimi anni: fra il 2008 e il 2010 lo stock medio di giovani occupati con
contratto di apprendistato si è ridotto di oltre 100.000 unità, ovvero del 19%, raggiungendo la quo-
ta di 542.000 giovani. Rispetto all’andamento dell’occupazione complessiva nella fascia d’età 15-29
anni, nello stesso triennio 2008-10, l’incidenza dell’apprendistato è diminuita, passando dal 16,1% del
2008 al 15,1% del 2010. Parallelamente è cresciuta l’età media degli apprendisti: la classe dei minori in
apprendistato si è pressoché dimezzata nel periodo 2008-2010, ma anche la classe dei 19 -24enni – che
rimane la più rappresentativa – ha perso qualche punto percentuale; di contro, è in crescita la popo-
lazione più adulta, anche con 30 anni e oltre.
9 In www.lavoro.gov.it.
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