Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine169-172

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@CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, ord. 28 ottobre 1999 Pres. Nuzzi - Rel. Mazza - Imp. Contini.

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Imputati di uno stesso reato - Decisione del tribunale sulla richiesta del rito abbreviato avanzata da alcuni coimputati - Stralcio della loro posizione processuale - Configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 34 c.p.p. - Esclusione.

Non versano in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., i giudici componenti il tribunale che abbiano deciso sulla richiesta di giudizio abbreviato proposta da alcuni coimputati la cui posizione sia stata stralciata nel giudizio in corso e abbiano disposto procedersi oltre con il giudizio ordinario nei confronti degli altri imputati, considerato che la decisione di carattere processuale circa la decidibilità di un procedimento allo stato degli atti a seguito della richiesta di rito abbreviato da parte di alcuni coimputati non può essere posta sullo stesso piano di una valutazione di merito riguardante la penale responsabilità di un imputato che dovrà essere giudicato con rito ordinario. Tale ipotesi è del tutto differente rispetto a quella oggetto della decisione della Corte costituzionale n. 371/1996. (1). (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 34) (1).

    (1) Si richiama, per utili riferimenti, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussisterebbe incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che, su richiesta delle parti, abbia applicato la pena ex art. 444 c.p.p. ad un coimputato; cfr. Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 1997, Giallombardo, in Arch. nuova proc. pen. 1998, 267; Cass. pen., sez. V, 20 novembre 1997, Lancini, ivi 1998, 622; Cass. pen., sez. VI, 10 novembre 1997, Viezzoli, ivi 1997, 783; Cass. pen., sez. I, 1 luglio 1995, Giordano, ivi 1996, 134. Contra, Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 1997, Di Donato, ivi 1997, 806. La citata sentenza Corte cost., 2 novembre 1996, n. 371, si trova pubblicata ivi 1996, 687.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Contini Michelangelo, imputato (con altri) di vari delitti ex articoli 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in un procedimento pendente presso il Tribunale di Brescia, Prima Sezione Penale, ha presentato a questa Corte, in data 14 ottobre 1999, una dichiarazione di ricusazione dei componenti il collegio avanti al quale quel processo è attualmente in corso (dottor Roberto Pallini, dottor Federico Allegri e dott.ssa Anna Maria Dalla Libera).

Detta dichiarazione si fonda sui seguenti presupposti: - alcuni coimputati del Contini Michelangelo, all'udienza del 14 ottobre 1999, hanno fatto richiesta di essere giudicati con rito abbreviato ai sensi dell'articolo 223 D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51;

- il tribunale, acquisito il consenso del pubblico ministero, ha accolto tali richieste e ha disposto lo «stralcio» del procedimento relativo alle posizioni degli imputati ammessi al rito speciale, mentre ha ordinato procedersi oltre con il giudizio ordinario nei confronti degli altri imputati (tra i quali lo stesso Contini);

- ad avviso di quest'ultimo si sarebbe venuta a creare, in tal modo, una situazione contrastante con «il dettato di cui all'articolo 34 del codice di procedura penale, come interpretato alla luce delle sentenze additive pronunciate dalla Corte costituzionale»; sarebbe, in sostanza, ravvisabile una incompatibilità nel fatto che il tribunale debba «da un lato valutare gli atti per formulare il giudizio di decidibilità e, dall'altro, contemporaneamente essere il Giudice del dibattimento per gli imputati che nello stesso procedimento e in relazione agli stessi capi di imputazione, non si sono avvalsi del diritto concesso dall'articolo 223 D.L.vo citato».

La dichiarazione in questione appare manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 41, comma primo, del codice di procedura penale.

I casi in cui il giudice può essere ricusato sono quelli tassativamente previsti dall'articolo 37 del codice di procedura penale; la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., sez. VI, 24 agosto 1995, n. 2902, Capponi; Cass. pen., sez. VI, ord. 20 maggio 1997, n. 1606, Andreatta) è costante nel ritenere che le norme che disciplinano tale materia abbiano carattere eccezionale e non possano essere interpretate né in via analogica né in maniera estensiva (essendo consentita solo una interpretazione «letterale»). Orbene, non vi è dubbio che tra i casi di ricusazione previsti dall'articolo 37 del codice di procedura penale non rientri quello prospettato dal Contini; tale articolo, alla lettera a), fa infatti riferimento (attraverso il richiamo dell'articolo 36 lettera g) ai casi di incompatibilità stabiliti dall'articolo 34 (e dall'articolo 35) del codice di procedura penale, tra i quali non compare la «situazione» determinatasi nel procedimento in questione.

Si consideri, tra l'altro, che lo stesso decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 (che...

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