Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine827-836

Page 827

@CORTE DI APPELLO DI TORINO Sez. IV, 4 maggio 2000, n. 2581. Pres. Witzel - Est. Bartolini - Imp. Colombo.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Impianto di depurazione gestito da un consorzio - Superamento dei limiti di accettabilità fissati dal consorzio - Conseguenze - Individuazione.

Nel caso in cui gli scarichi di un insediamento produttivo sono avviati per la depurazione ad un impianto gestito da un consorzio, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dal consorzio integra la violazione di cui all'art. 22 della legge n. 319/1976, anche ove l'inosservanza coincida con il superamento dei limiti di accettabilità che la predetta legge indica con valore generale per gli scarichi nei corpi ricettori. (L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 22).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La vicenda processuale concerne gli scarichi della Caffarel Spa aventi recapito in una fognatura che adduce all'impianto di depurazione gestito dal Consorzio A.C.E.A., avente sede in Pinerolo. Tale Consorzio aveva rilasciato alcuni provvedimenti autorizzativi all'immissione dei reflui contenenti deroghe, rispetto ai parametri di cui alle tabelle allegate alla legge 319/1976, per gli sversamenti effettuati in ora notturna; accertamenti effettuati da funzionari della locale A.R.P.A. condussero a rilevare che i reflui eccedevano i suddetti parametri per aspetti non ricompresi nelle deroghe (il Ph e la quantità dei tensioattivi). In ordine a queste risultanze si è penalmente proceduto secondo l'addebito ascritto in epigrafe. Con memoria difensiva l'imputato ha descritto le modalità di funzionamento di raccolta delle acque di rifiuto all'interno dell'azienda, ha spiegato che l'eccesso di acidità derivava da ristagni in angoli morti di siffatto complesso sistema e che la rottura accidentale di una valvola aveva determinato lo sversamento di tensioattivi in quantità superiore a quella normalmente prevista. Si riferiva, altresì, che il Consorzio A.C.E.A. aveva successivamente rilasciato autorizzazioni in deroga, pecuniariamente onerose per l'impresa, anche per i parametri Ph e tensioattivi.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, in esito a pubblico dibattimento, accertati in modo incontestato i fatti materiali ma insussistente l'illecito oggetto di imputazione, posto che gli scarichi aziendali recapitavano in fognatura. Il giudicante ha richiamato, in sentenza, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma incriminatrice dettata dall'art. 21, terzo comma, L. 319/1976 non ricomprende nella sua previsione lo scarico di reflui in pubblica fognatura ed ha, conseguentemente, assolto il Colombo perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Avverso la pronuncia ha interposto appello il pubblico ministero. Nei motivi si richiama la giurisprudenza orientatasi in diverso avviso, che si assume essere maggioritaria, e si ricorda che il dettato dell'art. 21 legge 319/1976 è stato sostanzialmente conservato dalla subentrata legge di modifica 17 maggio 1995, n. 172.

All'udienza dinanzi alla Corte il procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del gravame, con la condanna del Colombo alla pena edittale. L'imputato è personalmente comparso e si è richiamato, con dichiarazione spontanea, alle risultanze in atti. Il difensore ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Il collegio ha rivolto la propria attenzione alla peculiarità della vicenda, in fatto, la quale vede l'impresa diretta dal giudicabile recapitare i propri scarichi industriali non già in una fognatura aperta all'utilizzo indiscriminato della collettività ma in un condotto facente parte di un sistema consorziato di depurazione. Tale situazione specifica impone, a parere della Corte, un apprezzamento degli aspetti dell'episodio diversi da quelli proposti sia nella pronuncia appellata sia nell'atto di impugnazione.

È giurisprudenza di gran lunga prevalente che le modifiche di parziale depenalizzazione apportate alle norme contenute nell'art. 21 della legge 319/1976 dal D.L. n. 79/95, conv., in L. 172/1995, abbiano lasciato sostanzialmente inalterate queste norme nelle parti relative al regime degli scarichi in pubbliche fognature, per quanto ne concerne la preventiva autorizzazione ed il successivo rispetto dei limiti di conformità alle tabelle dei valori accettabili. Il principio, negato dalle decisioni ricordate dal giudice a quo, è stato ribadito di recente (Cass. pen., sez. III, 27 novembre 1998, Battaglia) ed oppone all'argomento letterale menzionato dalla giurisprudenza minoritaria un analogo argomento letterale di ben maggiore rilevanza: la legge n. 319/1976, infatti, indica nell'art. 1 quale ambito della sua applicazione tutti i possibili corpi ricettori, costituiti dal suolo, dal sottosuolo, dalle acque in genere, tra esse comprese le fognature pubbliche, in quanto semplice strumento di trasmissione dei reflui sino al corpo ricettore finale. Nessuna differenza di sostanza è dunque prevista per quanto concerne la natura della cosa nella quale ha recapito immediato lo scarico degli insediamenti produttivi o civili: salvo, evidentemente, la diversità di disciplina che la specifica natura dello scarico o delle circostanze nelle quali esso avviene imponga e giustifichi (controllo delle autorità comunali; verifica della nocività dei reflui, ecc.).

Sotto questo profilo, dunque, il fatto che uno scarico industriale avvenga in acqua corrente o nel suolo, piuttosto che in una fognatura che conduce poi all'acqua corrente od al suolo, non costituisce ragione di discrimine di disciplina penale. E soltanto così sistematicamente ricostruendo la normativa, sulla base del generalissimo dettato del ricordato art. 1 legge 319/1976, si ricordano tra loro le varie disposizioni da essa previste in un quadro armonico privo di lacune ingiustificate. Ma le considerazioni in oggetto servono, nella vicenda di specie, esclusivamente come premessa sulla cui base evidenziare, poi, la sostanziale diversità di questa. Va ribadito il principio per cui anche gli scarichi che recapitano in pubblica fognatura sono soggetti alle norme penali della legge citata; ma devesi rilevare che gli scarichi della Caffarel Spa non hanno recapito in una fognatura «pubblica».

Page 828

È pacifico il dato secondo cui l'impresa in questione affidava per la depurazione i propri reflui al Consorzio A.C.E.A., dal quale essa aveva ottenuto le dovute autorizzazioni all'allacciamento ed all'immissione. Gli obblighi ai quali la Caffarel doveva ottemperare erano quelli imposti da queste autorizzazioni, nel contesto normativo che consente agli enti gestori degli impianti di depurazione di condizionare il comportamento degli associati per ciò che attiene alle modalità dei conferimenti. L'impresa era stata esentata dall'osservanza di taluni parametri della tabella C, e ciò è potuto avvenire perché tale tabella era stata assunta come mero indice di riferimento dal Consorzio, salve le difformi prescrizioni che i tecnicismi del suo meccanismo di funzionamento rendessero necessari. È poi evidente che l'osservanza del regime di accettabilità degli scarichi, nel momento di immissione degli scarichi finali nel corpo ricettore definitivo, incombeva all'A.C.E.A., e non già ai singoli utenti della struttura consorziata (art. 12, primo comma, n. 2, L. 319/1976). Ed altrettanto evidente è che la rete di condutture di servizio dei singoli utenti per il raccordo con la struttura consorziata non costituisce una fognatura «pubblica», posto che l'accesso ad essa è consentito unicamente a chi si associa al Consorzio, ne paga gli oneri e ne rispetta le prescrizioni.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione consorziale è punita ai sensi dell'art. 22 legge 319/1976, con sanzione esclusivamente amministrativa. Non ha rilevanza, a trasformare l'illecito in un reato, il fatto che l'inosservanza riguardi il rispetto di parametri di accettabilità indicati con rinvio alle tabelle allegate alla legge suddetta. La peculiare situazione di recapiti in un complesso che non è ancora un corpo ricettore ma neppure è pubblica fognatura giustifica un regime autonomo, rimesso alle determinazioni dell'ente gestore dell'impianto di depurazione. Esso può concedere deroghe nello stesso modo con cui può richiedere osservanze più rigorose, in quanto è lui che garantisce l'esito accettabile finale dei reflui; e nel momento in cui assume come obbligatori per i soci conferenti i limiti tabellari di legge, per comodità o perché rispondenti al caso, assegna tali limiti agli associati quali prescrizioni facenti parte del contenuto delle autorizzazioni che essi devono rispettare (in tal senso si leggano le autorizzazioni, in atti, rilasciate dalla Caffarel dalla A.C.E.A.). Ne segue la conclusione cui la Corte reputa di dover pervenire (quanto meno con riferimento al regime vigente all'epoca dei fatti per cui è processo, antecedente alla legge 152/1999): nel particolare caso in cui gli scarichi di un insediamento produttivo sono avviati per la depurazione ad un impianto gestito da un consorzio, l'inosservanza dei limiti di accettabilità fissati dal Consorzio integra la violazione di cui all'art. 22, anche ove l'inosservanza coincida con il superamento dei limiti di accettabilità che la legge 319/1976 indica con valore generale per gli scarichi nei corpi ricettori.

Gli atti devono essere trasmessi, per competenza, alla Regione Piemonte, ente cui spetta la vigilanza ai sensi dell'art. 56 T.U. acque legge n. 152/1999 (Omissis).

Page 829

@CORTE DI ASSISE DI BELLUNO 19 febbraio 1999. Pres. ed est. Coppari - Imp. Mauro.

Concorso di persone nel reato - Estremi - Responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. - A titolo oggettivo - Configurabilità - Esclusione - Nesso causale e volontà - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità dei correi per la diversa azione che taluno dei compartecipi abbia posto in essere ex art. 116 c.p., non può legittimamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT