Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine251-265

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@TRIBUNALE PENALE DI GELA 27 luglio 2001, n. 596. Pres. ed est. Pinatto - Imp. Longone.

Inquinamento - Rifiuti - Discarica - Autorizzazione - Mancanza - Regolarizzazione transitoria di discarica comunale da parte del sindaco - Responsabilità di quest'ultimo ex art. 51, comma 3, D.L.vo n. 22/1997 - Esclusione.

Pur in assenza della prescritta autorizzazione regionale per la gestione delle discariche comunali, è da escludersi la responsabilità penale per il reato ex art. 51, comma 3, D.L.vo n. 22/97 a carico del sindaco che con ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti, sufficientemente motivate, abbia attuato una regolarizzazione transitoria extra ordinem di dette discariche, preesistenti e non pianificate per ambiti territoriali ottimali, in virtù del potere autorizzatorio, derogatorio e prorogatorio attribuitogli da una direttiva della Regione Sicilia. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51) (1).

    (1) Cfr. Cass. pen., sez. III, 29 maggio 1998, Cuda, in questa Rivista 1998, 684 e App. pen. Catanzaro, 3 giugno 1998, Caputo, ivi 1999, 489 entrambe nel senso di affermare l'illegittimità e l'inidoneità a scriminare la condotta del sindaco l'ordinanza contingibile ed urgente adottata ex art. 12 D.P.R. n. 915/1982 (ora prevista dall'art. 13 D.L.vo n. 22/1997), posto che il ricorso a tale strumento extra ordinem è consentito dal citato articolo unicamente per fronteggiare situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, tra le quali non è ascrivibile l'ordinaria attività dei comuni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del proprio territorio.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - 1. Svolgimento del processo. Con decreto emesso il 21 dicembre 2000 il Procuratore della Repubblica ha citato a giudizio davanti a questo Tribunale Longone Salvatore, in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Mazzarino, accusandolo del reato in rubrica contestato (gestione di discarica comunale non autorizzata dalla regione).

Il contraddittorio delle parti si è regolarmente costituito. L'imputato è comparso alla prima udienza del 15 marzo 2001; in seguito si è proceduto in sua assenza.

Al fascicolo del dibattimento sono acquisiti, quali atti irripetibili, i verbali di due accessi ispettivi presso la discarica comunale di Mazzarino, compiuti il 10 giugno 1998 ed il 17 novembre 1998 da Crapanzano Giacomo e Di Natale Pasqualino, istruttori della Provincia regionale di Caltanissetta. Sono acquisiti altresì i seguenti documenti prodotti in dibattimento dalle parti:

- nota 2 dicembre 1999, n. 23066/GRX prot. dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, diretta al Procuratore della Repubblica e concernente la situazione amministrativa della discarica comunale di Mazzarino, sita in contrada Mastra;

- deliberazione giuntale 20 aprile 1982, n. 167 di autorizzazione a concludere un contratto di affitto di area privata sita in contrada Mastra, da adibire ad uso di discarica dei rifiuti solidi urbani del Comune di Mazzarino;

- ordinanze, sindacali e regionali, contingibili ed urgenti, concernenti la discarica, emesse dal 1989 al 1999 ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22;

- atto sindacale 1 giugno 1998, n. 46 di conferimento di incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità in materia ambientale;

- atti o contratti, emessi o conclusi tra il dicembre 1997 e il novembre 1998, sindacali o dirigenziali, concernenti l'affidamento a terzi dei servizi di gestione della discarica, di interramento dei rifiuti solidi urbani nella discarica, di raccolta differenziata, trasporto, stoccaggio, smaltimento finale di tali rifiuti;

- relazione sindacale 25 agosto 1998 sullo stato di fatto della discarica comunale e sui provvedimenti adottati, successiva ai rilievi ispettivi provinciali del 10 giugno 1998 e diretta sia alla Provincia regionale di Caltanissetta sia all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente sia al Procuratore della Repubblica;

- atto dirigenziale 28 agosto 1998, n. 32 di determinazione della esecuzione in economia di lavori urgenti di ripristino della recinzione della discarica e di realizzazione di opere di regimentazione delle acque meteoriche e di drenaggio e raccolta del percolato;

- fascicolo di rilievi fotografici compiuti presso la discarica comunale dalla polizia giudiziaria il 7 aprile 2000 (dopo il tempo di commissione del reato, contestato «fino al 17 novembre 1998»);

- atti deliberativi consiliari attinenti alla approvazione del bilancio del Comune di Mazzarino per l'esercizio 1998 (contenente previsioni di spesa per la discarica comunale) ed all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio;

- sentenza di condanna del Tribunale di Gela 11 luglio 2000, n. 688/2000, che ha deciso il caso simile Procura della Repubblica c. Anzaldi Rocco (la sentenza non è ancora divenuta irrevocabile, pendendo l'appello).

Nell'istruzione dibattimentale sono stati esaminati i testi a carico Crapanzano Giacomo e Di Natale Pasqualino. L'imputato si è sottoposto ad esame.

Esaurita l'assunzione delle prove, le parti hanno formulato ed illustrato le loro conclusioni, come da verbale d'udienza.

Valutato il materiale probatorio acquisito, a carico ed a discarico, il Tribunale ritiene che l'imputato, già in punto di stretto diritto, deve essere assolto perché il fatto contestato è manifestamente insussistente.

  1. Risultati probatori acquisiti. - Il fatto per cui si procede può essere così ricostruito in base alla coordinazione logica e cronologica dei risultati prodotti dalle prove documentali ed orali assunte, tenuto conto della loro rilevanza, in relazione al tema d'accusa, e delle reciproche convergenze o divergenze (1).

    La discarica comunale di rifiuti solidi urbani di Mazzarino (2) sita in contrada Mastra è stata realizzata poco meno di venti anni fa. Il Comune di Mazzarino adibì a tale scopo un'area privata di mq. 7000, concludendo con il pro-Page 252prietario Toscano Salvatore un contratto di affitto, autorizzato con deliberazione della giunta 20 aprile 1982, n. 167. Nella stessa deliberazione si dava atto che il servizio di smaltimento dei rifiuti presso la discarica sarebbe stato curato dallo stesso Toscano con mezzi meccanici di sua proprietà (una gru e una pala meccanica).

    Entrato successivamente in vigore il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in attuazione di tre direttive comunitarie (3), sorse il problema dell'adeguamento della discarica alle nuove disposizioni ivi contenute, entro il termine di cui all'art. 33 dello stesso decreto, prorogato fino al aprile 1988 dall'art. 8 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

    Il problema è subito posto in evidenza nella parte motiva della prima ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco di Mazzarino il 7 giugno 1989, sub n. 70, ai sensi dell'art. 12 dello stesso D.P.R. n. 915/1982. L'ordinanza prende atto che:

    1) «il progetto per l'adeguamento della attuale discarica alle norme del D.P.R. n. 915/1982, inoltrato all'Assessorato (regionale, N.d.E.) Territorio e Ambiente in data 30 novembre 1987, non ha avuto a tutt'oggi approvazione»;

    2) né hanno avuto attuazione, nell'ambito della politica di piano prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 915/1982, le (nuove e sostitutive) «discariche sub-comprensoriali previste dal Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

    Ma il dato storico significativo (e decisivo ai fini dell'assoluzione) è che tale ordinanza sindacale - nell'autorizzare la prosecuzione della gestione della discarica di contrada Mastra, in via di necessità e urgenza, «per la durata di anni cinque» (4) (secondo una concezione alquanto elastica dei requisiti di «eccezionalità» e «temporaneità» fissati dall'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982) - si conforma ed uniforma dichiaratamente:

    3) ad una precisa direttiva regionale, impartita dall'Assessore (5) al Territorio e Ambiente con nota 4 aprile 1989, n. 19828 prot. con cui «si invitano i comuni, che utilizzano discariche non autorizzate, a procedere alla regolarizzazione dello scarico mediante provvedimento sindacale ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 riguardante le ordinanze contingibili ed urgenti da esaminarsi in deroga alle disposizioni vigenti».

    Tutte le successive ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti, nn. 35/94, 62/95, 39/96, 51/97, 121/97, 63/98, che autorizzeranno, senza soluzione di continuità, la prosecuzione della gestione della discarica di contrada Mastra fino al 6 dicembre 1998 - e dunque anche nel periodo in contestazione - richiameranno, in perfetto stile burocratico, tale direttiva regionale quale fondamento normativo della loro emanazione.

    Ancora nel 1999, nel corso delle indagini preliminari relative a questo processo, l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente confermerà la persistente vigenza di tale direttiva al Procuratore della Repubblica con nota 2 dicembre 1999, n. 23066/GRX prot., spiegando con assoluta chiarezza l'indirizzo amministrativo seguito in tre punti:

    1) la discarica comunale di Mazzarino non è clandestina: è censita, ma non rientra nella pianificazione regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 marzo 1989, n. 35, che «individua invece nel comune di Riesi la localizzazione della discarica a servizio del subcomprensorio n. 6/2 del comprensorio n. 6, cui fa capo anche il Comune di Mazzarino»;

    2) dagli atti dell'Assessorato regionale non risulta «richiesta o rilasciata autorizzazione alla gestione per la discarica comunale di Mazzarino» (ostandovi la incompatibilità con gli obiettivi di pianificazione, N.d.E.);

    3) in ogni caso (in regime transitorio di fatto, N.d.E.) «le discariche comunali non rientranti nella pianificazione, per l'attivazione, seguono le procedure di cui all'art. 13 (ordinanze contingibili ed urgenti) del D.L.vo 22/97 del 5 febbraio 1997, la cui competenza è demandata ai Sindaci e, a seguito dell'entrata in...

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