Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. III, 20 luglio 2004. Pres. ed est. Pezzella - Imp. Della Corte.

Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - Sospensione del procedimento penale - Procedimenti relativi a reati proseguiti dopo il 31 marzo 2003 - SospensioneEsclusione - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la sospensione dei procedimenti penali prevista dall'art. 32, comma 5, del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, non si applica con riferimento ai reati relativi ad opere che, dalla contestazione o dagli atti, non risultano ricomprese nei limiti temporali di realizzazione per la relativa condonabilità (nella specie, il giudice ha stabilito di non concedere la sospensione del procedimento, prevista dall'art. 44 della L. n. 47/1985, relativo al compimento di opere abusive che non risultavano compiute entro la data del 31 marzo 2003, termine ultimo previsto dall'art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/ 2003, introduttivo del nuovo condono edilizio). (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32; L. 24 novembre 2003, n. 326) (1).

    (1) Conforme, Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 1999, Sadini, in Riv. pen. 2000, 143, pronunciata nella vigenza della precedente disciplina.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p. emesso il 22 gennaio 2004 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Della Corte Amalia veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudice, per rispondere dell'imputazione formulata dal P.M. e trascritta in epigrafe.

All'odierna prima udienza, nella dichiarata contumacia dell'imputata, costituitosi parte civile il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., rigettata una richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 44 L. n. 47/85 come richiamato dalla normativa sul nuovo condono edilizio, il difensore munito di procura speciale chiedeva celebrarsi il processo con il rito abbreviato.

Nulla opponendo la parte civile e il P.M. questo Giudice, letto l'art. 555, secondo comma c.p.p., disponeva proseguirsi nei confronti di Della Corte Amalia il giudizio nelle forme del rito abbreviato, e, acquisito il fascicolo del P.M., invitava le parti a formulare le proprie conclusioni.

Il P.M. e la difesa concludevano come da verbale e questo Giudice pronunciava il dispositivo mediante lettura in udienza riservandosi il deposito dei motivi nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente ritiene questo G.M. che vada ulteriormente dato conto del perché egli abbia ritenuto non sospendibile il presente processo ai sensi dell'articolo 44 della L. n. 47/85.

L'art. 44 L. n. 47/1985, prevede testualmente che «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione, quelli penali, nonché quelli connessi all'applicazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, attinenti al presente capo».

La difesa ha invocato la suddetta norma a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, che ha introdotto il c.d. "nuovo condono edilizio" ed ha fatto discendere l'applicabilità di tale norma dall'art. 32, comma 25, di tale normativa, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi IV e V (tra cui l'articolo 44 invocato) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dallo stesso articolo 32 del D.L. n. 269/03 conv. in L. n. 326/03, alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, e alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 metri cubi.

La sospensione in questione opera allo stato fino al 10 dicembre 2004, nuova data di scadenza per la presentazione delle domande individuata dal Governo con il D.L. n. 168/ 04 dopo l'intervento della Corte Costituzionale sull'impianto dell'articolo 35 del D.L. n. 269/03 conv. in legge 326/03 operato con le sentenze 196, 198 e 199/04.

Appare tuttavia chiaro anche ad una lettura prima facie del decreto legge n. 269/03 e poi del testo dell'articolo 32 risultante dopo la conversione in legge che il legislatore non ha voluto reintrodurre un'applicazione generalizzata dei capi IV e V della legge n. 47/1985 a tutte le opere abusivamente realizzate, ma ha fissato due limiti ben precisi: a) che le opere siano state "ultimate", nel senso che andremo a vedere di qui a poco, entro il 31 marzo 2003; b) che nel caso si tratti di nuove costruzioni residenziali esse non superino una volumetria di 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 metri cubi, ovvero nel caso si tratti di ampliamenti di immobili preesistenti l'ampliamento stesso non sia superiore al 30 per cento della volumetria esistente (e comunque, pur entro tali limiti, non superi 750 metri cubi).

Anche per il c.d. «nuovo condono edilizio» si pongono dunque dei problemi interpretativi già prospettati allorché ci si trovò di fronte a quello che, per converso, potremmo definire il "vecchio" condono edilizio (la legge n. 47 del 1985) e alla riapertura dei termini di quello operata con l'articolo Page 568 39 della legge n. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Su molti punti controversi, tuttavia, già a seguito della normativa del 1985 e poi di quella del 1994, si è consolidato un vasto orientamento giurisprudenziale di legittimità.

Ai fini della sospensione del procedimento penale e dell'estinzione del reato edilizio, ai sensi degli artt. 44 e 39 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, la Cassazione, ad esempio, con un'interpretazione che lo scrivente Giudice monocratico ritiene condivisibile, aveva innanzitutto puntualizzato che continua a competere al giudice, pur dopo l'introduzione della normativa sul condono, di accertare il tempus commissi delicti. Ed infatti, trattandosi di un elemento della fattispecie concreta del reato di costruzione abusiva, l'esame del giudice penale investe anche il tempo di con sumazione del fatto reato, né in tale materia può esistere una qualche pregiudizialità della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 1987, n. 10305, Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1987 n. 384, Cass. pen., sez. III, 7 aprile 1987, n. 4201, Cass. pen., sez. III, 10 novembre 1987, n. 11415).

In sede di giurisprudenza di legittimità è stato anche precisato che è onere dell'imputato «allegare gli elementi di fatto idonei a provare che la costruzione abusiva è stata completata entro il termine stabilito dalla legge» (in tal senso Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 1988, n. 1538) e che «la sospensione dei processi penali per abusi edilizi disposta dall'articolo 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non opera ove i lavori edilizi, abbandonati prima della data del 1 ottobre 1983 (oggi da intendersi 31 marzo 2003), abbiano dato luogo ad opere non suscettibili di sanatoria perché prive di copertura e perciò da ritenersi non ultimate» (in tal senso Cass. pen., sez. III, 2 aprile 1990, n. 4472).

In altri termini, già all'atto dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 la giurisprudenza aveva chiarito che la sospensione ex lege di cui all'art. 44 non operava indiscriminatamente, ma solo per quelle opere che presentassero i requisiti temporali e strutturali di cui all'articolo 31.

Tali concetti sono stati precisati dopo la legge n. 724/94. È stato affermato (Cass., sez. III, n. 5452 del 17 marzo- 29 aprile 1999) che «in tema di condono edilizio, l'imputato ha diritto alla sospensione del processo, in quanto la domanda di condono sia relativa ad un immobile ultimato entro il 31 dicembre 1993» (oggi 31 marzo 2003) e che da ciò «ne consegue che il giudice del merito legittimamente prosegue nel processo allorché accerti che la domanda di condono sia strumentale o dilatoria e inerisca ad un fabbricato non ultimato entro il termine stabilito dalla legge» (art. 44, L. 28...

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