Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine487-520

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I.

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 4420 (ud. 4 dicembre 2007). Pres. Calabrese - Est. Di Tomassi - P.M. Selvaggi (diff.) - Ric. Durastanti

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali - Richiesta di rilascio di passaporto - Autocertificazione a corredo della richiesta - Falsa attestazione circa l'assenza di precedenti penali - Configurabilità del reato ex art. 495 c.p. - Fondamento.

La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, c.p., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 c.p. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto «fatti»), quanto di quello di cui all'art. 496 c.p., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato. (C.p., art. 496; c.p., art. 495; c.p., art. 483) (1).

II.

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 4415 (ud. 4 dicembre 2007). Pres. Calabrese - Est. Di Tomassi - P.M. Selvaggi (diff.) - Ric. Musolino

Falsità personale - Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali - Richiesta di rinnovo passaporto - Autocertificazione a corredo della richiesta - Falsa attestazione circa l'assenza di precedenti penali - Configurabilità del reato.

È configurabile il reato di cui all'art. 405 c.p. e non l'illecito, attualmente depenalizzato, previsto dall'art. 25 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, nel caso di falsa attestazione circa l'assenza di precedenti penali contenuta nell'autocertificazione prodotta a corredo della richiesta di rinnovo del passaporto. (C.p., art. 495; L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 25) (2).

    (1, 2) Si veda Cass. pen., sez. V, 6 aprile 2002, Lombardi, in C.E.D. Arch. pen. RV 221255, per la quale la dichiarazione sostitutiva dell'ordinaria certificazione, presentata al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, con la quale l'interessato attesta di non avere procedimenti penali, è relativa, non solo alle «pendenze» giudiziarie, ma anche ai reati per i quali il soggetto è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Ne consegue, secondo tale precedente, che commette il delitto previsto dall'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) colui che, pur non avendo procedimenti in corso, ma avendo riportato condanne irrevocabili, dichiari di «non avere procedimenti penali». In merito alla differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. si veda Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1997, Hakim, in questa Rivista 1998, 394, che la ravvisa nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico (art. 495, primo comma c.p.) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495 secondo comma c.p.), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale non hanno alcuna attinenza - né diretta né indiretta - con la formazione di atto pubblico.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Perugia confermava la sentenza 10 febbraio 2003 del Tribunale di Terni che aveva dichiarato Danilo Durastanti responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., commesso il 10 agosto 1999, condannandolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di 20 giorni di reclusione.

1.1. - Il fatto addebitato consisteva nell'avere omesso di indicare nell'apposito modulo (mod. 308) per la richiesta di passaporto l'esistenza di condanne alla voce «precedenti penali».

1.2. - Osservava la corte d'appello che il fatto risultava materialmente commesso con la mancata indicazione dei numerosi e gravi precedenti del richiedente nella parte del modulo a ciò riservato. Lo schema del formulario non lasciava dubbi sul fatto che il mancato riempimento della voce equivalesse a una attestazione di assenza di precedenti penali. La consapevolezza della falsità della omissione era certa sulla scorta dell'esistenza dei precedenti già ricordati e soprattutto dalla attenzione richiamata sulle singole parti della attestazione dalle istruzioni e avvertenze allegate al modulo stesso. La possibilità di successiviPage 488 controlli non escludeva quindi la consumazione del reato. Il reato risultava integrato nei suoi elementi costitutivi (cita Cass., sez. I, 9 maggio 2006, Cisotto; sez. VI, 29 gennaio 1999, Diouf; sez. V, 30 settembre 1997, Brasola) e non era prescritto attesi i periodi di sospensione in appello (dal 13 ottobre 2006 al 23 febbraio 2007) e in primo grado.

  1. - Ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

    2.1. - Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e/o e), c.p.p., violazione di legge in riferimento agli artt. 157, 159 e 160 c.p., assumendo che all'epoca della sentenza gravata la prescrizione era già maturata, essendo stato il reato commesso il 10 agosto 1999.

    2.2. - Con il secondo denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione degli artt. 483 e 496 c.p.p. osservando che il passaporto non è riconducibile alla nozione di atto pubblico, costituendo mera certificazione amministrativa (cita Cass., sez. V, n. 13116 del 14 febbraio 2002, Lombardi), come, afferma, è concordemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e merito, mentre le pronunzie richiamate nella decisione impugnata non si riferivano a fattispecie analoghe.

    2.3. - Con il terzo motivo deduce che il reato sarebbe comunque estinto per sopravvenuta prescrizione.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Il primo motivo è manifestamente infondato. Il reato contestato (come d'altra parte quello di cui all'art. 495 c.p.) commesso il 10 agosto 1999 si prescrive, considerate le interruzioni del termine collegate alla vocatio in iudicium e alle sentenze di condanna, in sette anni e mezzo; tale termine è rimasto tuttavia sospeso per effetto dei rinvii disposti per legittimo impedimento dell'imputato e del suo difensore e per astensione di questo dalle udienze in primo grado dal 4 dicembre 2001 al 19 marzo 2002 e dal 19 marzo 2002 al 17 settembre 2002 (per complessivi 9 mesi e 13 giorni, non potendosi invece ritenere produttivi di analoghi effetti i rinvii dal 6 marzo 2001 al 4 dicembre 2001, disposto anche per mancanza del teste, né quello dal 17 settembre 2002 al 27 gennaio 2003 non disposto per motivo riferibile all'imputato o al suo difensore) e in secondo grado dal 13 ottobre 2006 al 23 febbraio 2007. Sicché, anche a volere considerare per tale ultimo rinvio una sospensione di soli 61 giorni (ex legge n. 251 del 2005), il termine di prescrizione scadrebbe non prima del giorno 24 gennaio 2008.

  2. - È conseguentemente manifestamente infondato anche il terzo motivo, con il quale si sostiene che alla data della decisione di questa Corte (4 dicembre 2007) il termine prescrizionale sarebbe comunque spirato.

  3. - È invece fondata, anche se non nei termini e per gli effetti individuati in ricorso, la deduzione con la quale si contesta l'esattezza della qualificazione del fatto alla stregua dell'art. 483 c.p.

    La falsità contestata al Durastanti consisteva nell'avere omesso di indicare nella domanda rivolta all'ottenimento del passaporto le condanne penali, numerose e gravi, riportate nel recente passato.

    Egli dunque aveva implicitamente, o meglio per omissione, falsamente attestato la sua condizione di incensurato, sicché la falsità concerneva non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 c.p., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p. giacché si trattava di qualità sicuramente incidenti per la formazione dell'atto richiesto, in quanto si riferivano a condizioni essenziali per il suo rilascio (ex art. 3, primo comma, lettera d, della legge n. 1185 del 1967).

    A torto il ricorrente evoca invece il meno grave reato previsto dall'art. 496 c.p. Le dichiarazioni mendaci sulle qualità proprie configurano l'ipotesi residuale prevista da tale norma ogni qual volta il mendacio non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico; integrano invece il reato di cui all'art. 495 c.p. quando siano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico o vengano ad integrare il contenuto o, come nel caso in esame, siano comunque rilevanti ai fini della formazione di esso (sez. V, n. 11488 del 24 aprile 1990, Augusto; ib. n. 11808 del 19 novembre 1997, Hakim).

    3.1. - Né rileva ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 495 c.p., così come non rileva ai fini dell'omologo reato di cui all'art. 483 c.p., la circostanza che l'attestazione possa essere oggetto di verifica da parte dell'autorità cui è rivolta, giacché la falsità ideologica in dichiarazioni o attestazioni destinate alla formazione di un atto pubblico è perfezionata e si consuma con la produzione del mendacio da parte del privato; mentre tutte le volte in cui il provvedimento sia poi adottato sulla base, anche implicita, della esistenza delle condizioni falsamente attestante il privato può altresì rispondere del concorrente reato di falso per induzione in errore, ai sensi dell'art. 48 c.p. (S.U. n. 1827, del 24 febbraio 1995; S.U. n. 35488 del 2 giugno 2007).

    D'altronde, poiché a norma dell'art. 16 della citata legge n. 1185 del 1967 è sufficiente che la domanda di passaporto sia accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato attesta di non avere procedimenti penali, che...

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