Giurisprudenza di legittimità

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@I. CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 3 febbraio 2006, n. 4444 (c.c. 29 novembre 2005). Pres. Marvulli - Est. Cortese - P.M. (conf.) - Ric. Ghezzi.

Misure di prevenzione - Singole misure - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Provvedimento interdittivo del questore - Ordinanza di convalida del Gip - Vizio di motivazione - Annullamento - Conseguenze.

In materia di misure volte a prevenire la violenza negli stadi, l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il questore fa divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida e l'esistenza dei presupposti per il legittimo passaggio all'esame del merito e deve essere disposto con rinvio per una nuova deliberazione, senza che ne consegua l'inefficacia del provvedimento interdittivo. (Mass. Redaz.). (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6) (1).

@II. CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 3 febbraio 2006, n. 4442 (c.c. 29 novembre 2005). Pres. Marvulli - Est. Cortese - P.M. (parz. diff.) - Ric. L'Ozio.

Misure di prevenzione - Singole misure - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Obbligo di presentazione - Convalida del provvedimento del questore - Omessa indicazione dell'ora - Conseguenze.

In materia di misure volte a prevenire la violenza negli stadi, l'incertezza sulla tempestività dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il questore fa obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia per il tempo di svolgimento di alcune manifestazioni sportive, causata dall'omessa indicazione dell'ora di emissione e non risolvibile in base agli atti del procedimento, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la conseguente inefficacia del provvedimento impositivo di detto obbligo. (Mass. Redaz.). (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6) (2).

    (1, 2) Le pronunce delle S.U. in epigrafe intervengono sul tema, sempre più alla ribalta della cronaca, della sicurezza degli stadi, e più in generale durante gli eventi sportivi all'interno e fuori degli impianti. Si evidenzia che in pari data sono state depositate pure le pronunce nn. 4443/06 e 4441/06, rispettivamente in termini con le sentenze qui pubblicate. In dottrina, in termini generali, si vedano: M. DE BERNART (a cura di), Nuove norme contro la violenza negli stadi, in Riv. giur. polizia 2001, f. 41, 643; G. ANDREANI, La violenza degli spettatori negli stadi: note sociologiche, criminologiche e giuridiche, ivi 2001, f. 41, 397; T. DE ROSE, La violenza negli stadi, ivi 1997, II, 73; M. DE BERNART, L'art. 6 della legge 18 dicembre 1989, n. 401 sul divieto di accesso negli stadi dopo la novella della legge 24 febbraio 1995, n. 45, in Riv. giur. polizia locale 1996, II, 645 e P.V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, in Cass. pen. 1995, I, 2744.

I.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con provvedimento del 26 gennaio 2005, emesso ai sensi dell'art. 6 legge 13 dicebre 1989 n. 401, e notificato all'interessato il successivo 9 febbraio, alle ore 13,20, il questore di Bolzano disponeva nei confronti di Ghezzi Massimiliano il divieto di assistere, per la durata di un anno, agli incontri sportivi della HC Milano e dell'HC Bolzano, nonché di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, ospitanti le suddette squadre di hockey, compresi i luoghi interessati alla sosta, transito e trasporto dei partecipanti o assistenti alle competizioni medesime. Con lo stesso provvedimento era precritto al Ghezzi di presentarsi presso la Questura di Milano mezz'ora prima dell'inizio delle partite di campionato - in sede o in trasferta - delle suddette squadre, ovvero mezz'ora dopo l'inizio degli incontri in caso di orario posticipato o anticipato o di partita agonistica fuori campionato.

Il provvedimento veniva adottato dopo che il predetto era stato segnalato dalla P.S. quale autore di episodi di violenza verificatesi nel corso dell'incontro di hockey tra HC Bolzano e HC Milano il 4 gennaio 2005 presso il locale palazzo di ghiaccio.

Nel provvedimento era dato avviso all'interessato della facoltà di presentare memorie e deduzioni al Gip entro 48 ore successive dalla data di notifica.

In data 11 febbraio 2005, il Gip del Tribunale di Bolzano, su richiesta del P.M. del 10 febbraio, convalidava i provvedimenti del questore, così motivando: ´ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla legge 401/89 e successive modifiche, che legittimano i provvedimenti del questoreª. Page 418

In data 17 febbraio era notificato all'interessato il provvedimento di convalida.

Avverso l'ordinanza di convalida del Gip, con atto depositato il 23 febbraio 2005 presso la cancelleria del Tribunale di Udine, ricorreva per cassazione l'avv. R. Bussinello del Foro di Verona, difensore di fiducia di Ghezzi, deducendo:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del P.M. contenente la richiesta di convalida del provvedimento del questore e del rispetto dei termini per la convalida;

2) difetto o mancanza di motivazione della convalida del Gip, in ordine ai presupposti prescritti e alla pericolosità del soggetto interessato;

3) difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura;

4) difetto di motivazione in merito all'adeguatezza del contenuto ed alle modalità applicative (posto che le partite di hockey vengono disputate nei giorni lavorativi ed essendo pertanto sufficiente a svolgere una funzione preventiva la presenza del suo assistito sul posto di lavoro).

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento con ogni conseguenza di legge dell'ordinanza gravata.

La terza sezione, assegnataria del ricorso, con ordinanza pronunciata all'udienza camerale del 4 luglio 2005, ne rimetteva la decisione alle Sezioni Unite penali.

La Corte osservava preliminarmente come il ricorso si presentasse fondato prima facie limitatamente alle carenze motivazionali del provvedimento di convalida, siccome non recante alcuna valutazione, neppure generica, in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l'imposizione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 6 della L. 401/1989. Richiamava a tal riguardo gli arresti giurisprudenziali formatisi in ordine alla necessità di un'adeguata verifica dei presupposti giustificativi dell'atto, ovvero delle ragioni di necessità e di urgenza, della pericolosità concreta ed attuale del soggetto, dell'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e della loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma (presupposti indicati in particolare da Sez. Un., 27 ottobre 2004, dep. 12 novembre 2004, n. 44273, ric. Labbia).

La stessa Corte, peraltro, osservava che l'annullamento del provvedimento, a causa della strutturale carenza motivazionale, poneva il giudice di legittimità di fronte ad un'opzione circa la tipologia della relativa pronuncia - annullamento ´conª o ´senzaª rinvio - in merito alla quale erano state adottate da parte della Corte Suprema divergenti soluzioni interpretative.

Con decreto del 28 luglio 2005 il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all'udienza camerale del 29 novembre 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., sotto i profili del difetto di motivazione del decreto del P.M. contenente la richiesta di convalida del provvedimento del questore e del rispetto dei termini per la convalida.

Per vero, per quanto concerne quest'ultimo profilo, nel ricorso lo stesso è meramente enunciato ma non riceve alcun sviluppo. E, in effetti, nella specie, la mancata indicazione dell'ora nella richiesta del P.M. e nel successivo provvedimento di convalida non determina alcuna incertezza sul rispetto dei termini di legge, posto che la richiesta risulta avanzata il giorno successivo alla notifica del provvedimento del questore e la convalida risulta messa il giorno successivo alla richiesta del P.M.

Circa, invece, l'eccezione di invalidità della richiesta del P.M., sotto il profilo del difetto di motivazione, si osserva che la stessa è sollevata in modo generico e ipotetico, in quanto si ammette nel ricorso la non cognizione del decreto del P.M.

Nella ratio della norma decadenziale in esame, peraltro, è evidente lo scarso rilievo che assume la motivazione (solo incidentalmente prevista) del provvedimento di richiesta del P.M., che è un mero atto di impulso, inteso a innescare, con le scansioni perentorie prescritte, il pronto e completo controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la limitazione della libertà personale del destinatario del provvedimento del questore.

Il P.M., in definitiva, non deve far altro che svolgere una sommaria delibazione sulla sussistenza di tali presupposti, al solo fine di verificare se inoltrare o no la richiesta di convalida al giudice. Dal suo decreto deve pertanto semplicemente risultare che tale delibazione è stata effettuata, e tanto è dato riscontrare in atti con riferimento al caso di specie.

Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, esaminiamo ora i rilievi attinenti al provvedimento del Gip.

Al riguardo il ricorrente lamenta in particolare la carenza di motivazione dell'ordinanza di convalida, in ordine alla verifica dei presupposti (ivi compresi quelli della pericolosità del soggetto interessato e delle ragioni di necessità ed urgenza) richiesti per l'applicazione della misura.

Le censure appaiono fondate.

L'ordinanza impugnata, invero, reca la seguente motivazione: ´ritenuto che sussistono i presupposti di cui alla legge 401/89 e successive modifiche, che...

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