LEGGE 24 febbraio 1995, n. 45 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche

Coming into Force26 Febbraio 1995
Published date25 Febbraio 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/02/25/095G0079/ORIGINAL
Enactment Date24 Febbraio 1995
Official Gazette PublicationGU n.47 del 25-02-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 28 dicembre 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 26.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22

DICEMBRE 1994, n. 717.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). - 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:

'Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) - 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle...

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