Giurisprudenza costituzionale

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Decisioni della Corte

@CORTE COSTITUZIONALE 16 marzo 2007, n. 79. Pres. Bile - Est. Silvestri - Ric. Trib. sorv. di Catania.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione in genere - Concessione o diniego - Novella legislativa n. 251/2005 - Concessione ai condannati che abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti - Divieto - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, i commi 1 e 7 bis dell'art. 58 quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono, che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater) (1).

    (1) In merito alla novella legislativa n. 251 del 2005, si veda Trib. sorv. di Sassari, 22 dicembre 2005, X, in Juris data, ed. Giuffrè, n. 5/2006, secondo cui il disposto dell'art. 7 L. n. 251 del 2005 e l'ipotesi di recidiva reiterata, introdotta dalla medesima legge, è fattispecie nuova rispetto alla preesistente e pertanto la limitazione alla concessione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà, introdotta dall'art. 58 quater, comma 7 bis, L. n. 354 del 1975, comporta la dichiarazione di inammissibilità delle istanze di concessione alle misure alternative nei confronti di quei condannati ai quali tali misure fossero già state concesse e nei riguardi dei quali sia stata dichiarata e applicata, con sentenza passata in giudicato dopo l'8 dicembre 2005, la recidiva reiterata così come disciplinata nel nuovo articolo 99 c.p.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza del 6 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui dette disposizioni, modificando l'art. 58 quater, commi 1 e 7 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), prevedono che le nuove preclusioni stabilite per l'accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale si applichino anche ai condannati per condotte punibili ai sensi dell'art. 385 del codice penale, o recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, ´indipendentemente dal comportamento tenuto successivamente alla condanna e alla casuale data di irrevocabilità delle sentenze da eseguireª.

In punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sull'istanza, proposta in data 2 maggio 2005, di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale con riguardo all'esecuzione della pena di mesi nove di reclusione. Tale pena è stata inflitta al richiedente per il reato di evasione, con sentenza del Tribunale di Catania in data 12 dicembre 2001, che ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata. Il rimettente precisa, inoltre, che l'istante ha già fruito di un precedente affidamento in prova al servizio sociale, disposto con ordinanza in data 24 marzo 2004 e concluso, con esito positivo, in data 13 settembre 2004.

La rilevanza della questione sarebbe evidente in quanto, per effetto del mutamento di quadro normativo seguito all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, l'istanza, per quanto ammissibile all'atto della proposizione, non lo è più al momento della decisione, risultando ostativi sia il titolo del reato per il quale è stata inflitta la condanna da eseguire, sia la precedente ammissione alla misura alternativa, di cui l'istante, recidivo reiterato, ha fruito relativamente ad altra pena.

Il rimettente ritiene, in particolare, che sia applicabile al procedimento in corso la più rigorosa disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, osservando come l'art. 10 di tale legge preveda una particolare disciplina transitoria soltanto per le disposizioni contenute nell'art. 6, relative ai termini di prescrizione, limitandosi, per tutte le altre, a richiamare l'art. 2 c.p., norma generale in materia di successione delle leggi penali nel tempo, la quale sancisce, al terzo comma (oggi, quarto), la prevalenza della legge più favorevole al reo, salvo il limite derivante dal giudicato.

Secondo il giudice a quo tale ultima disposizione, riguardando le norme penali sostanziali, non troverebbe applicazione nella fase esecutiva della pena. Né sarebbe utilmente invocabile il principio di irretroattività della legge meno favorevole, posto che l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale circoscriverebbe alle sole norme penali Page 492 incriminatrici l'ambito di operatività dell'art. 25, secondo comma, Cost.

Il rimettente richiama nondimeno la giurisprudenza della Corte costituzionale circa i limiti che il legislatore incontra nell'adottare norme dotate di efficacia retroattiva, le quali devono trovare ´adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezzaª e non possono porsi in contrasto ´con altri valori ed interessi costituzionalmente protettiª.

Tali limiti, a parere del giudice a quo, risulterebbero travalicati dalle disposizioni censurate, con le quali il legislatore, modificando con efficacia retroattiva l'art. 58 quater della legge n. 354 del 1975, ha introdotto nuove presunzioni di pericolosità, fondate l'una sul titolo del reato e l'altra sull'avvenuta applicazione della recidiva reiterata, senza considerare né il dato temporale dell'epoca del commesso reato, né quello della condotta successiva del condannato. Di qui la non manifesta infondatezza della questione concernente le disposizioni censurate, sotto il profilo della irragionevolezza e della violazione del necessario finalismo rieducativo della pena. La preclusione dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in danno dei soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo, si tradurrebbe infatti in un ingiustificato arresto di tale percorso.

Il rimettente evidenzia come nel caso di specie, per effetto delle disposizioni censurate, l'istante incorrerebbe in una ´sopravvenuta inammissibilitઠdella nuova richiesta di affidamento, pur riguardando detta richiesta una pena irrogata per un fatto risalente nel tempo, coevo a quello in relazione al quale l'interessato ha già fruito, con esito positivo, di analoga misura alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, modificando l'art. 58 quater, commi 1 e 7 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354...

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