DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1 - Regolamento regionale recante: 'Nuove disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 12 gennaio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;

Visto il regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-3265 del 10 gennaio 2012

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina:

a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonche' le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;

b) gli attrezzi di pesca e le loro modalita' d'uso, i periodi di pesca e le misure minime trattenibili delle diverse specie;

c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo del tesserino regionale catture, il quantitativo di pescato;

d) l'importazione d'idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti;

e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;

f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;

g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca.

  1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte e' disciplinato:

    a) dalla legge regionale 37/2006;

    b) dai provvedimenti regionali in attuazione della legge regionale 37/2006;

    c) dai provvedimenti provinciali in attuazione della legge regionale 37/2006 e dei provvedimenti regionali di cui alla lettera

    b);

    d) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera.

    Art. 2

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) pesca: ogni attivita' volta alla cattura di fauna ittica;

    b) catturare: entrare in possesso di fauna ittica in seguito ad azione di pesca;

    c) trattenere: mantenere il possesso di fauna ittica catturata;

    d) rilasciare: rinunciare al possesso di fauna ittica catturata restituendola allo stato selvatico;

    e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti del Piemonte;

    f) corpo idrico: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale o parte di un torrente, fiume o canale;

    g) acque principali: corpi idrici che per portata e vastita', e condizioni ittiogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica;

    h) acque secondarie: tutte le acque interne non principali dove e' possibile esercitare solo la pesca dilettantistica;

    i) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi;

    l) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti prevalentemente ai ciprinidi (Cyprinidae) o specie come il luccio, il pesce persico e l'anguilla;

    m) acque pubbliche in disponibilita' privata: bacini artificiali chiusi situati all'interno di aree di proprieta' privata recintate, ovvero bacini artificiali ove si pratica l'acquacoltura;

    n) impianti e bacini privati per la pesca a pagamento: stagni o altri impianti in cui la popolazione ittica e' mantenuta a scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura;

    o) fauna acquatica o idrofauna: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi, pesci, anfibi, crostacei, molluschi e insetti con ciclo vitale dipendente dagli ambienti acquatici;

    p) fauna ittica: tutte le specie viventi nelle acque interne appartenenti alle classi dei ciclostomi e dei pesci;

    q) acquacoltura: l'allevamento o la coltura di specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di la' delle capacita' naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare;

    r) impresa di acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o piu' attivita' connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura;

    s) animali d'acquacoltura: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda;

    t) Piano regionale: Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca e relative istruzioni operative previsto dall'art. 10 della legge regionale 37/2006;

    u) Piano provinciale: Piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca di cui all'art. 11 della legge regionale 37/2006;

    v) pescaturismo: l'attivita' intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unita' di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unita' di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attivita' turistico ricreative;

    z) ittiturismo: l'attivita' di ospitalita', ristorazione, servizi ricreativi, culturali, finalizzata alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del settore, esercitata da imprenditori ittici attraverso l'utilizzo di propri alloggi o strutture.

    Art. 3

    Classificazione delle acque ai fini della pesca 1. Le province classificano le acque ai fini della pesca nei Piani provinciali di cui all'art. 11 della legge regionale 37/2006, secondo quanto previsto dal Piano di cui all'art. 10 della legge regionale 37/2006.

  2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale e dei Piani provinciali le province individuano in via provvisoria:

    a) le acque principali;

    b) le acque salmonicole;

    c) le zone di cui all'art. 10, comma 5, lettera f) della legge regionale 37/2006.

  3. Tutte le acque non principali dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come secondarie e tutte le acque non salmonicole dove si rileva la presenza di fauna ittica sono individuate come ciprinicole.

  4. Le province, sentiti gli enti di gestione delle aree protette interessati, possono limitare ovvero vietare l'esercizio della pesca nelle acque interne comprese all'interno di:

    a) aree di frega, protezione o ripopolamento della fauna ittica;

    b) aree protette nazionali, regionali e provinciali;

    c) siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    d) zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

    Art. 4

    Tipi di licenza di pesca 1. L'esercizio della pesca e' consentito a titolari che siano in possesso di una delle seguenti licenze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge n.

    16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge n. 14 giugno 1990, n. 158):

    a) licenza per la pesca professionale di tipo A;

    b) licenza di pesca dilettantistica di tipo B e D;

    c) permesso di pesca temporaneo a scopi dilettantistici.

  5. Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano hanno validita' sul territorio regionale del Piemonte.

  6. Non sono tenuti all'obbligo della licenza nell'esercizio delle loro funzioni:

    a) gli addetti all'acquacoltura;

    b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie;

    c) il personale delle province e di altri enti o organizzazioni autorizzate dalle province, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico, di ripopolamento o reimmissione.

  7. Nelle acque pubbliche in disponibilita' privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lettere m) ed n), e' possibile esercitare la pesca senza licenza o permesso temporaneo di pesca.

    Art. 5

    Licenza di tipo A per la pesca professionale 1. Le province rilasciano la licenza di pesca professionale ai soli soggetti che possiedono i requisiti di imprenditori ittici previsti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57).

  8. La licenza di pesca...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT