DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230 - Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158

Coming into Force16 Agosto 1991
Enactment Date22 Giugno 1991
Published date01 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/01/091G0266/CONSOLIDATED/20011031
Official Gazette PublicationGU n.179 del 01-08-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonche' le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.

Art 3.
  1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Tariffa

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Titolo I

IGIENE E SANITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo II

CACCIA E PESCA

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo IV

FIERE E MERCATI

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo V

AGRICOLTURA

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo VII

Trasporti, Navigazione e Porti Lacuali

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo VIII

ARTI E MESTIERI

Parte di provvedimento in formato grafico

Visto, il Ministro delle finanze

FORMICA

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Titolo I

IGIENE E SANITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo II

CACCIA E PESCA

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo IV

FIERE E MERCATI

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo V

AGRICOLTURA

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo VII

Trasporti, Navigazione e Porti Lacuali

Parte di provvedimento in formato grafico

1

Titolo VIII

ARTI E MESTIERI

Parte di provvedimento in formato grafico

Visto, il Ministro delle finanze

FORMICA

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AGGIORNAMENTO(1)

L'Avviso di rettifica (in G.U. 30/10/1991, n. 255) ha disposto che:

"Alla pag. 4:

al numero d'ordine 1, alla fine del primo periodo, dove e' scritto: "(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2› comma, lettera n)" leggasi: "(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2› comma, lettera m)"; al numero d'ordine 1, nella nota, dove e' scritto: "penultimo comma del'articolo 369" leggasi: "penultimo comma dell'articolo 369".

Alla pag. 6:

al numero d'ordine 3, dove e' scritto: "Autorizzazione all'impianto od esercizio" leggasi: "Autorizzazione all'impianto ed esercizio";

al numero d'ordine 4, lettera b), e' soppressa la virgola posta tra le parole "saltuariamente" e "la radioterapia" e, nella quarta colonna, la cifra: "2.242.000" e' sostituita dalla seguente: "2.422.000";

al numero d'ordine 4, nella nota, dove e' scritto: "(art. 13 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)", leggasi: "(art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)";

al numero d'ordine 4, nella nota, il n. 1): "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt .. .. 270.000" ed il n. 2): "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt .. .. 110.000"; conseguentemente, nella quarta colonna, le cifre: "270.000" e "110.000" sono soppresse.

Alla pag. 7, al numero d'ordine 5, nel primo periodo e nel numero 1) tra le parole: "medico chirurgica" e' inserito il trattino (-) legante le due parole.

Alla pag. 8:

al numero d'ordine 6, lettera a), le parole: "(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)" sono sostituite dalle seguenti: "(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2› comma, lettera f )";

al numero d'ordine 6, la lettera b): "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422)." e' sostituita dalla seguente: "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a).".

Alla pag. 12, al numero d'ordine 13, lettera b), le parole: "(art. 40 del D.P.R. n. 1256, succitato)." sono sostituite dalle seguenti: "(art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del D.P.R. n. 1256 succitato).".

Alla pag. 13, al numero d'ordine 15, nella nota, dove e' scritto: "debbono essere essere autorizzati" leggasi: "debbono essere autorizzati".

Alla pag. 15:

nella nota al numero d'ordine 18, dove e' scritto: " .. pagamento della relativa tassa o sopratassa .." leggasi: "pagamento della relativa tassa e sopratassa";

al numero d'ordine 19, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: "55" e' inserito, tra parentesi, il seguente: "(28)".

Alla pag. 17, al numero d'ordine 22, nella...

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