DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici

Coming into Force20 Gennaio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/01/19/072U0004/ORIGINAL
Published date19 Gennaio 1972
Enactment Date14 Gennaio 1972
Official Gazette PublicationGU n.15 del 19-01-1972 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita', per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti:

  1. la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonche' le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanita'; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternita' ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;

  2. la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;

  3. la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  4. l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;

  5. i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonche' le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;

  6. la pubblicita', concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonche' le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;

  7. la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

  8. i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;

  9. la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

  10. la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;

  11. l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonche' i provvedimenti in ordine all'indennita' di avviamento e di rilievo;

  12. la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;

  13. la indennita' di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.

E' trasferita, altresi', ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.

Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.

Art 2.

Le funzioni amministrative attualmente esercitate dagli organi centrali, e periferici dello Stato in materia di assistenza ospedaliera sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.

Art 3.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

Rimane fermo quanto disposto dall'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art 4.

Fino a quando non sara' provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Art 5.

Fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della Regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1 e 2 facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali o periferici dello Stato.

Art 6.

Restano ferme le attuali competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanita' marittima; aerea e di frontiera;

3) alla profilassi delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

4) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

5) all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria;

6) alla normativa tecnica relativa alle case di cura private;

7) all'igiene del suolo e dell'ambiente, all'inquinamento atmosferico e delle acque ed agli aspetti igienicosanitari delle industrie insalubri;

8) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

9) all'igiene delle attivita' sportive;

10) alla ricerca e sperimentazione scientifica svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

11) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

12) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

13) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, lavorazione e commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

14) al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio dell'autorizzazione per la loro utilizzazione a scopo sanitario ed alla relativa pubblicita' sanitaria; all'autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti termali ed alla relativa vigilanza;

15) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

16) al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; al trapianto di organi e tessuti da persone viventi a scopo terapeutico;

17) alla raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

18) alla detenzione, impiego e vendita dei gas tossici e delle sostanze pericolose;

19) ai concorsi ed allo stato giuridico degli ufficiali sanitari, dei veterinari addetti alla vigilanza, ispezione e polizia veterinaria, dei veterinari comunali capo e dei direttori di pubblico macello;

20) alle professioni sanitarie e agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini e collegi professionali;

21) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento;

22) alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica;

23) alle tariffe concernenti le prestazioni a privati da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, nonche' a quelle concernenti le...

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