DECRETO 17 giugno 2008 - Autorizzazione all''immissione in commercio del prodotto fitosanitario Harmony 50Sx.
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 12, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995; n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Vista la domanda presentata in data 18 maggio 2005 dall'Impresa Du Pont de Nemours S.r.l. con sede legale in via Po diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: HARMONY 50 SX;
Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
Visto il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: TIFENSULFURON;
Vista la nota dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
Vista la nota...
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