DECRETO 18 aprile 2002 - Transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto l'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, che consente anche al personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure da definire con apposito decreto interministeriale; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari ed altre amministrazioni dello Stato; Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, concernente la "Sostituzione di un nuovo regolamento a quello approvato con regio decreto 22 giugno 1926, n. 1067, per la esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

339, concernente il passaggio del personale della Polizia di Stato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato; Visto l'accordo del 16 febbraio 1999, riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 2000/2001;

Decreta

Art. 1.

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