Procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.

303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.

12 del 16 gennaio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di prevedere, con proprio decreto, modalita' di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999 che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto; Ritenuto che a favore dei gestori delle ricevitorie del lotto, in considerazione della ridotta attivita' richiesta, diversa e svincolata da quella della raccolta delle giocate, risulta equa per la commercializzazione delle schede prepagate la corresponsione di un compenso pari al cinque per cento dell'importo di ciascuna scheda venduta; Atteso che ricorre la necessita' di corrispondere agli operatori di telecomunicazioni un compenso pari al due per cento dell'importo delle giocate raccolte, in considerazione degli investimenti richiesti per la realizzazione ed il mantenimento dell'efficiente stato di funzionalita' degli impianti specifici relativi alla interconnessione con il sistema di automazione del concessionario del servizio; Ritenuto che in merito allo svolgimento delle attivita' di raccolta telefonica delle giocate e' stato acquisito l'assenso del concessionario...

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