DECRETO 15 gennaio 1999 - Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 con il quale sono stabilite le nuove misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato "Orimulsion"; Visto l'art. 2, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Ritenuta l'opportunita' di applicare, nella fase di commercializzazione, il nuovo trattamento fiscale previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a taluni oli minerali, ciascuno dei quali posseduti in quantita' superiore a determinati limiti, gia' immessi in consumo; Tenuto conto che in precedenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario i predetti limiti delle giacenze sono stati fissati in chilogrammi 3.000 per i depositi commerciali ed in litri 4.000 per le stazioni di servizio e per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti; Considerato che alla data di entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che introduce tra l'altro, per effetto dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n.

448, la differenziazione delle aliquote di accisa sull'olio combustibile, ad alto e basso tenore di zolfo, a seconda che sia impiegato per riscaldamento ovvero per uso industriale, non risulta possibile distinguere di massima le giacenze di detto olio combustibile destinabili ai suindicati tipi di impiego, per cui appare opportuno applicare alle medesime giacenze le aliquote inferiori previste per l'olio combustibile, rispettivamente ad alto e baso tenore di zolfo, per uso industriale;

Decreta: Art. 1.

  1. Le variazioni di accisa stabilite nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999 per la benzina, per la benzina senza piombo, per il petrolio lampante o cherosene, per l'olio da gas o gasolio, per l'olio combustibile e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti gia' immessi in consumo e che alle ore zero del 16 gennaio 1999 sono posseduti in quantita' superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale ed...

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