DECRETO 8 luglio 2010 - Disposizioni per la gestione dell''anagrafe delle imprese di acquacoltura. (10A11544)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 di attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la decisione 2008/392/CE del 30 aprile 2008 recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
Visto il regolamento 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Acquisita l'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;
Decreta:
Art. 1
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Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, in seguito denominata anagrafe dell'acquacoltura.
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Le principali finalita' dell'anagrafe dell'acquacoltura sono:
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tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura;
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supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni;
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fornire supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore.
Art. 2
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Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
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Oltre alle citate definizioni, si applicano anche le seguenti:
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anagrafe dell'acquacoltura sistema di identificazione e di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;
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BDN: banca dati dell'anagrafe zootecnica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato CSN, gia' istituito...
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