L. 14 gennaio 2013, n. 9

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dott
2/2013 Arch. nuova proc. pen.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per
il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai
sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti
secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale
internazionale.
22. (Consultazioni con la Corte penale internazionale
per l’esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimo-
niali e degli ordini di riparazione) . 1. Se, a seguito di
richiesta di sequestro o di conf‌isca di beni o di esecuzione
degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il ri-
sarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi
degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte pe-
nale internazionale, insorgono diff‌icoltà nell’esecuzione,
il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma
ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per
l’avvio delle procedure di consultazione anche ai f‌ini della
conservazione dei mezzi di prova.
23. (Disposizioni in materia di giurisdizione) . 1. Per i
f‌ini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni
vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria
e la giurisdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale
militare, le funzioni degli uff‌ici giudiziari previste dalla
presente legge sono esercitate dai corrispondenti uff‌ici
giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni
attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia
sono esercitate d’intesa con il Ministro della difesa. Resta
salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa
per quanto attiene all’ordinamento penitenziario militare.
24. (Clausola di neutralità f‌inanziaria) . 1. All’attuazio-
ne della presente legge si provvede nell’ambito delle risor-
se umane, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
III
L. 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e la tra-
sparenza della f‌iliera degli oli di oliva vergini (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 26 del 31 gennaio 2013) .
CAPO II
NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA
DEL CONSUMATORE
4. (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli) . 1. Una
pratica commerciale é ingannevole, in conformità agli ar-
ticoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contie-
ne indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e
simboli graf‌ici, evocano una specif‌ica zona geograf‌ica di
origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla
effettiva origine territoriale delle olive.
2. É altresì ingannevole la pratica commerciale che,
omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geograf‌ica
di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la
convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza
territoriale diversa da quella effettiva.
3. É ingannevole attribuire valutazioni organolettiche
agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini e comunque
indicare attributi positivi non previsti dall’allegato XII in
materia di valutazione organolettica dell’olio di oliva ver-
gine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Com-
missione, dell’11 luglio 1991, e successive modif‌icazioni.
5. (Illiceità dei marchi) . 1. Non possono costituire ogget-
to di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei
ad ingannare il pubblico sulla provenienza geograf‌ica del-
le materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le
caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità
sopravvenuta ai sensi dell’articolo 26 del codice della pro-
prietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30. La decadenza é dichiarata con le procedure di
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del mar-
chio ha l’obbligo di dare notizia della decadenza e dei
relativi motivi di illiceità, a proprie spese, su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del pre-
sente articolo deve avviare immediatamente le procedure
per ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal mar-
chio medesimo, assicurandone il completo ritiro entro un
anno dalla dichiarazione di decadenza.
6. (Ipotesi di reato connesse alla fallace indicazione nel-
l’uso del marchio) . 1. All’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il comma 49 ter é inserito il seguente:
«49 quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49
ter e fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 16, comma
con modif‌icazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la
fallace indicazione nell’uso del marchio, di cui al comma
49 bis, é punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergi-
ni, ai sensi dell’articolo 517 del codice penale».
7. (Termine minimo di conservazione e presentazione de-
gli oli di oliva nei pubblici esercizi) . 1. Il termine minimo
di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini con-
servano le loro proprietà specif‌iche in adeguate condizioni
di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi
dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura
«da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pub-
blici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione
dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura
in modo che il contenuto non possa essere modif‌icato sen-
za che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono

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