Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonche' dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.

1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la legge n. 1096/1971; Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come sostituito dall'art.

10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e, in particolare, il comma 4 che prevede l'esclusione delle specie ortive dalla deroga di cui al comma 1 del medesimo articolo e per le quali si applica invece l'art. 3-bis della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.

212, e l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, recante la definizione di commercializzazione; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la dir. 90/220/CE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2005 di applicazione dell'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;

Decreta

Art. 1.

Modalita' di presentazione della domanda per l'importazione

e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate

  1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e modificate geneticamente di specie erbacee da pieno campo e all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 195/1976 relativa alle sementi convenzionali di specie ortive, i produttori di sementi aventi sede in Italia devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC VIII Servizio sementi, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - redatta come da modello allegato al...

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