LEGGE 10 agosto 2012, n. 47 - Istituzione dell'Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorita' Garante della persona con disabilita'. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 34 del 17 agosto 2012 (n. 35) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. E' istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata 'Garante', al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di eta' dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

  1. Il Garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

    Art. 2

    Funzioni del Garante 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

    1. vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in eta' evolutiva, nonche' sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale la cui attuazione e' di competenza della Regione e degli enti locali;

    2. vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa. Il Garante favorisce ogni iniziativa utile al riconoscimento del valore e della dignita' dei minori;

    3. esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi, riguardanti i diritti dei minori, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

    4. collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, in collegamento con l'Osservatorio permanente sulle famiglie e con i soggetti incaricati dalle istituzioni a svolgere indagini e ricerche su particolari aspetti della realta' minorile;

    5. promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunita' locali;

    6. contribuisce alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;

    7. vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile; formula proposte innovative e segnala all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti eventuali trasgressioni;

    8. promuove iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrita' fisica, in particolare per la prevenzione e la protezione dai rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF), di abuso sessuale e di sfruttamento pornografico, in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269; si adopera per estendere i trattamenti psicologici e sanitari per la riduzione dei danni subiti dai bambini vittime di qualsiasi tipo di violenza, avvenuta anche fuori dal territorio nazionale, coinvolgendo ad ogni livello le istituzioni pubbliche, le organizzazioni non governative e le organizzazioni del privato sociale;

    9. vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;

    10. vigila sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico e del lavoro minorile, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale;

    11. vigila sulle attivita' delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali pubbliche o convenzionate e accreditate dalla Regione, per garantire il rispetto e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

    12. vigila sul trattamento dei minori in tutti gli ambienti esterni alla famiglia, e in particolare nei luoghi in cui essi sono inseriti per disposizione dell'autorita' giudiziaria e attraverso i servizi sociali, segnalando all'autorita' amministrativa e all'autorita' giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

    13. promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire...

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