ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2003 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3285)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante ´Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionaleª, cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282; Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumita' connessi ad agenti virali trasmissibili; Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessita' di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire la disponibilita' di personale, beni e servizi, individuando, altresi', idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita' nazionale; Viste le note in data 23, 27 e 28 aprile 2003, con cui il Ministro della salute ha rappresentato in particolare la necessita' di procedere all'adozione di un'ordinanza di protezione civile nell'ambito dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003; D'intesa con il Ministro della salute; Dispone

Art. 1.

  1. Ferma l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n.

    3275/2003 citata in premessa anche per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, ed avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori, provvede all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione in relazione alle possibili situazioni di rischio per...

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