ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; Considerato che l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristica; Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno; Dispone:

Art. 1.

  1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.

  2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede

    1. alla definizione di piani di emergenza recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di componenti radioattive; b) alla identificazione di procedure amministrative di carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario elemento conoscitivo per poter successivamente assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla ricezione di elementi informativi in...

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