ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2003 - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; Considerato che l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristica; Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno; Dispone:
Art. 1.
-
Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
-
Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede
-
alla definizione di piani di emergenza recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di componenti radioattive; b) alla identificazione di procedure amministrative di carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario elemento conoscitivo per poter successivamente assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla ricezione di elementi informativi in...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA