DECRETO 20 febbraio 1998 Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con cui e' stato

approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio

1992, che ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle

frequenze per la parte relativa all'emittenza televisiva;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992, con cui sono stati

approvati la graduatoria delle emittenti televisive nazionali e

l'elenco di quelle aventi titolo al rilascio della concessione per la

radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito con

modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994 n.

420;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249 ed in particolare l'art. 3,

commi 8 e 11 in cui si prevede l'assegnazione, anche in via

provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni

radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di

copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella

residente nel territorio cui si riferisce la concessione o

l'autorizzazione, delle frequenze che, a parere dell'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni, non sono indispensabili ai soggetti

esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area

di servizio e del bacino, nonche' di quelle che si rendono

disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle

reti televisive in ambito nazionale in forma codificata;

Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono

state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero

delle comunicazioni fino all'entrata in funzione dell'Autorita' per

le garanzie nelle comunicazioni;

Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle

frequenze via etere terrestre utilizzate dall'emittente televisiva

nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto

dall'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Considerata l'opportunita' di procedere, in via provvisoria,

all'assegnazione delle frequenze dismesse limitatamente ai siti e

alle coperture tecniche dei relativi impianti, anche in attesa di

individuare le ulteriori frequenze non indispensabili di cui all'art.

3 comma 8 della legge 31 luglio 1997 n. 249;

Riconosciuta la necessita' di disciplinare le procedure di

assegnazione ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio

1997, n. 249, che prevede, comunque, il rispetto dei criteri

stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 dicembre 1994

n. 420, concernente le emittenti televisive nazionali, alle quali,

pertanto, va data priorita' nell'assegnazione delle frequenze resesi

disponibili;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed...

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