DECRETO 20 febbraio 1998 Assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto 1990 n. 223;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con cui e' stato
approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio
1992, che ha approvato il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la parte relativa all'emittenza televisiva;
Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1992, con cui sono stati
approvati la graduatoria delle emittenti televisive nazionali e
l'elenco di quelle aventi titolo al rilascio della concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993 n. 323 convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994 n.
420;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997 n. 249 ed in particolare l'art. 3,
commi 8 e 11 in cui si prevede l'assegnazione, anche in via
provvisoria, ai destinatari di concessioni o autorizzazioni
radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di
copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella
residente nel territorio cui si riferisce la concessione o
l'autorizzazione, delle frequenze che, a parere dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, non sono indispensabili ai soggetti
esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area
di servizio e del bacino, nonche' di quelle che si rendono
disponibili a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle
reti televisive in ambito nazionale in forma codificata;
Visto il decreto ministeriale del 24 ottobre 1997 con il quale sono
state individuate le competenze da svolgere a cura del Ministero
delle comunicazioni fino all'entrata in funzione dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
Considerata la dismissione alla data del 31 dicembre 1997 delle
frequenze via etere terrestre utilizzate dall'emittente televisiva
nazionale privata Tele+3, avvenuta ai sensi di quanto disposto
dall'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Considerata l'opportunita' di procedere, in via provvisoria,
all'assegnazione delle frequenze dismesse limitatamente ai siti e
alle coperture tecniche dei relativi impianti, anche in attesa di
individuare le ulteriori frequenze non indispensabili di cui all'art.
3 comma 8 della legge 31 luglio 1997 n. 249;
Riconosciuta la necessita' di disciplinare le procedure di
assegnazione ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 11 della legge 31 luglio
1997, n. 249, che prevede, comunque, il rispetto dei criteri
stabiliti dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 dicembre 1994
n. 420, concernente le emittenti televisive nazionali, alle quali,
pertanto, va data priorita' nell'assegnazione delle frequenze resesi
disponibili;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed...
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