DECRETO 3 agosto 2012 - Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l''anno termico 2012-2013. (12A09343)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorita') si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici S.p.a. e dell'Acquirente Unico S.p.a. per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE nel seguito «decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'...

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