Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalita' del contributo economico a favore del richiedente asil...

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 novembre 2005 Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta

gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo

e loro armonizzazione alle disposizioni del

legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalita' del contributo

economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli

articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi' come introdotto dall'

32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato ´decreto-leggeª che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato ´Fondoª; Considerato che ai sensi del citato art. 1-sexies, comma 2, il Ministro dell'interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto; Visto il proprio decreto in data 18 luglio 2005 con il quale e' stata adottata la ripartizione del Fondo per l'anno 2005, in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005, n. 3425, che ha autorizzato il Ministro dell'interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall'art. 1-sexies del decreto-legge; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante ´Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membriª e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il ´Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiatoª di seguito denominato ´regolamentoª; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il parere nel termine di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante ´Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce

    norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membriª

    di seguito denominato ´decreto legislativoª.

    Art. 2.

    Presentazione della domanda

  2. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art.

    1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, come definiti dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera, in duplice copia, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato nell'allegato B al presente decreto, unitamente alla documentazione specificata nel medesimo allegato e indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A al presente decreto.

  3. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata o come unione o consorzio. Una seconda domanda e' ammissibile, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi di cui all'art. 6, comma 1. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 4.

  4. La domanda e' corredata da una relazione illustrativa in cui e' descritto l'aspetto gestionale, tecnico e finanziario degli interventi e la loro conformita' alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.

  5. Le domande sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato ´Dipartimentoª, a decorrere dal 1∞ luglio e non oltre

    il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento della ripartizione del Fondo. Le domande spedite dopo la decorrenza del termine sono inammissibili.

  6. In fase di prima applicazione, per la ripartizione 2006, gli enti locali presentano la domanda, a pena di decadenza dalla ripartizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Art. 3.

    Condizioni per l'ammissione della domanda

  7. Sono ammesse alla ripartizione del Fondo solo le domande relative a servizi che

    1. sono compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A e operativi, ovvero che entrano in attivita' il 1∞ gennaio dell'anno per il quale e' chiesto il contributo; b) prevedono una pluralita' di servizi fra quelli indicati nelle categorie di cui alle linee guida, attraverso interventi coordinati nell'ambito di un unico progetto in cui e' sempre prevista l'erogazione dell'accoglienza. La mancata previsione di una categoria di servizi non determina l'inammissibilita' della domanda se giustificata da fattori oggettivi della realta' territoriale locale che ne impediscono l'attivazione da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio e' presente e operativo un Centro di identificazione, la domanda puo' prevedere anche i servizi da attivare ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento nell'ambito degli stessi Centri, con la previsione della prosecuzione dell'intervento, in proprie strutture, al momento dell'uscita dal Centro di identificazione dello straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria; c) riservano alla rete nazionale una percentuale minima del sessanta per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo. All'occupazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato ´Servizio centraleª, che puo' disporre, sulla

    base delle esigenze, di destinare tali posti ad altre tipologie di beneficiari rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo.

    L'assegnazione e' effettuata assicurando prioritariamente l'accoglienza degli stranieri interessati presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio; d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero e a persona e' individuato dal rapporto fra costo complessivo del servizio come descritto nella domanda e numero dei posti in accoglienza.

  8. Per i servizi di accoglienza il numero dei posti di ricettivita' non deve essere inferiore a quindici posti e non superiore a

    1. quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti; b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti; c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti; d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti; e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti; f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

  9. Deroghe al limite numerico stabilito dal...

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