Nuove forme di commercio: violazioni ed accertamenti

AutoreAntonio Cilli
Occupazione dell'autoreDocente di informatica presso la facoltà di Economia ambientale dell'Università "G. d'Annunzio" di Chietì
Pagine135-160

    Antonio Cilli1

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@Premessa

Il Decreto legislativo 114/98 (denominato "Bersani", dal nome del ministro proponente), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80/L del 24 aprile 1998, contiene la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

Prevede alcune riforme sostanziali sull'esercizio delle attività commerciali. In particolare sì prefìgge di perseguire le seguenti finalità: l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta,

La novità più interessante per il nostro settore è certamente il riconoscimento normativo, dettato all'art. 21, del "commercio elettronico". La norma prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

  1. sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

  2. tutelare gli interessi dei consumatori;

  3. promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

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  4. predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

  5. favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

  6. garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed intenzionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

    In questo senso sono previste convenzioni e accordi di programma tra il Ministero dell'industria e soggetti pubblici o privati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

    Prima di fare previsioni ed esaminare i risvolti dell'avvento del "commercio elettronico" è bene guardare lo stato della tecnologia rispetto alle correnti attività commerciali. Sarà utile conoscere l'iter delle violazioni, fino ad ora compiute, per adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a limitare l'entità del fenomeno.

    @@1. Internet e la rivoluzione del commercio

    Sempre più navigatori di Internet sono attratti - per facilità e celerità dell'operazione- dal fare shopping in Rete.

    L'opportunità di incontrarsi nei mercati virtuali della Rete ha eliminato le barriere che separavano le imprese dai consumatori ed i venditori dagli acquirenti. Esistono già varie tipologie di beni acquistabili attraverso la Rete: si possono distinguere i beni immateriali - software e servizi informativi - da quelli materiali che invece possono essere ordinati tramite i dispositivi elettronici ma che si avvalgono poi di un sistema misto per l'ottenimento del prodotto, Come avviene un acquisto da Internet?

    Si comincia dal compilare una form con i propri dati e l'indicazione del prodotto desiderato e si finisce con lo scegliere la forma di pagamento più idonea. Sono molti quelli che scelgono di pagare on-line: la sola fatica è quella di leggere e trascrivere i numeri.

    C'è da dire, però, che coloro che hanno avuto spiacevoli sorprese a riguardo, ci pensano più volte prima di abbandonarsi al piacere di fare l'operazione senza alzarsi dalla propria poltrona.

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    Ma cominciamo con l'analizzare la validità di un contratto concluso "xxxtramite" la Rete: l'elemento essenziale è la fiducia tra le parti, così che il cliente invia l'ordine, aspettandosi di ricevere dal fornitore l'esatto quantitativo di prodotto ordinato.

    Se le parti rispettassero gli accordi, non ci sarebbe sistema più pratico per spostare le attività commerciali nelle reti telematiche! Ma cosa accade quando, per esempio, il quantitativo di merce ordinato non corrisponde a quello ricevuto? Come può l'acquirente dimostrare qual era il quantitativo realmente richiesto? E che dire del venditore per quanto riguarda l'onere della prova sulla qualità e sul prezzo pattuito?

    Analizziamo solo alcune operazioni commerciali concluse via e-mail e a mezzo browser.

    E dato per scontato che un contratto concluso tramite Internet o attraverso qualsiasi rete telematica, è prima di ogni altra considerazione un "contratto". Questa affermazione non è così banale come potrebbe apparire dalla semplice lettura, Con questo chiarimento, anche in presenza dì diverse legislazioni il contratto produce sempre degli effetti.

    @@2. Il pagamento su Internet con le carte di credito

    Vediamo ora di approfondire il fenomeno italiano del pagamento su Internet tramite le carte di credito (American Express, Carta Si, Master-card, Visa) che rispondono sicuramente all'esigenza di celerità dell'operazione. È il caso di indicare che da qualche anno si stà diffondendo il fenomeno della moneta virtuale e-money, considerata la terza generazione dei mezzi di pagamento su Internet, Questo argomento richiede una trattazione a parte per poter considerare il valore giurìdico della moneta elettronica.

    Indipendentemente dall'esperienza personale, il pagamento tramite fuso diretto di una carta di credito presenta il problema "rischio" per una serie di circostanze. L'utilizzo di carte di credito senza numero di codice (PIN) è certamente un pericolo concreto. Ma cosa avviene in caso di pirateria e soprattutto chi ne paga le conseguenze?

    In questo caso il commerciante non può essere sicuro che il mandante sia effettivamente il titolare della carta, a meno che non vengano utilizzati sistemi di autenticazione riconosciuti validi dalle parti. Diversa è la situazione in caso di smarrimento o furto di carte di credito, utilizzate Page 138 poi illecitamente da altre persone. Nonostante la sicurezza che molti sistemi offrono nel criptare i dati trasmessi, il pericolo della pirateria informatica non è da sottovalutare.

    Per questo motivo si è fatto ricorso alla nuova figura degli "intermediari elettronici", cioè a un terzo soggetto che, ricevendo l'incarico dall'acquirente, gestisce il pagamento al venditore dopo aver consentito la verifica del suo mandatario.

    Il D.P.R. 513/97 (che ha recepito la "Bassaninil") all'art. 14 introduce il "pagamento informatico", cioè il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati secondo le regole tecniche che dovevano essere emanate entro novembre 1993. Il regolamento che attendiamo dovrebbe essere risolutivo anche per i problemi di sicurezza dei dati previsti dall'art. 15 della legge 675/96 - legge sulla tutela dei dati personali - che però ha già partorito il D.P.R. 318/99 in G.U. 14-09/1999 "individuazione delle misure minime di sicurezza", il citato Regolamento, da una prima lettura, oltre a non fornire indicazioni di carattere "tecnico" e quindi direttamente applicabile, non può essere esaustivo a giudicare dall'entità dei complessivi 10 articoli che lo compongono.

    @@3. La giurisprudenza sulle truffe con le carte di credito

    Non abbiamo ancora pronunce giurisprudenziali rilevanti sui nuovi casi di violazione attraverso i sistemi elettronici. Possiamo però esaminare alcuni aspetti tipici delle violazioni, attraverso l' utilizzo delle carte di credito tradizionali.

    Il Tribunale di Milano nel febbraio del 1994, ha condannato un negoziante per aver omesso di verificare la corrispondenza della firma dell'acquirente dal documento di riconoscimento alla carta di credito. Nella sentenza pubblicata in "Nuova Giurisprudenza Civile, 1995, I, 179" è stata riconosciuta sia la violazione degli obblighi contrattuali che la violazione del principio del nemimm kedere esteso anche ai rapporti di credito.

    Sempre il Tribunale di Milano nel novembre 1992 aveva ritenuto responsabile un negoziante per aver, in un breve lasso di tempo, accettato carte di credito rubate non richiedendo l'autorizzazione dell'emittente, Page 139 poiché le singole operazioni non superavano il limite giornaliero di spesa consentita.

    Il Tribunale di Pescara nell'ottobre del 1994 ha ritenuto che il reato di possesso e acquisizione di carte di credito di provenienza illecita, previsto dall'art, 12 della L. 197/91, è un reato di pericolo - per la cui consumazione non è richiesta l'effettiva lesione del bene giuridico - e non si richiede che il profitto venga conseguito.

    La stessa violazione commessa attraverso la Rete non cambia l'imputazione del reato, ma sicuramente il giudice si troverà di fronte ad accertamenti che possono andare oltre la sua competenza territoriale con tempi ben più lunghi per la definizione del procedimento.

    @@4. I Rischi derivanti dal pagamento on-line

    Quando si verifica la pirateria attraverso i sistemi e le reti informatiche la giurisprudenza fa fatica a consolidare i principi appena esposti.

    D'altronde, se con 1'utilizzo di una carta di credito si può denunciare l'esercente per aver omesso il controllo tra la firma sulla tessera e quella sul documento d'identità, il discorso non è ancora applicabile ad un pagamento in Rete privo di sistemi di'sicurezza (ad oggi non obbligatori) e in mancanza dell'uso della firma digitale, introdotta dal citato Regolamento - D.P.R. 513/97 - ma non applicabile per mancanza di ulteriore regolamento tecnico, oltre che di applicazione di quello già emanato.

    Passerà alla storia la rivoluzione della carta stampata e delle firme non più apposte con penna e inchiostro, ma rischiamo di far scrivere sui libri di storia che, dopo tanta attesa, c'è stato un periodo d'inerzia per cominciare ad usare i nuovi strumenti tecnologici.

    Non dobbiamo illuderci che, con questa normativa, la rivoluzione possa dare i suoi effetti in tempi brevi,

    Ma dopo aver raggiunto questo traguardo, tra i primi in Europa, possiamo guardare un attimo ai passato. Gli anni 1996-98 sono stati molto importanti per il riconoscimento legislativo dell'evoluzione tecnologica e dell'avvento della rete telematica Internet. Grazie anche alle riforme in tema di semplificazione amministrativa la legge Bassanini, n, 59/97...

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