Documenti informatici: la smaterializzazione della scrittura

AutoreManlio Cammarata
Pagine95-100

    Manlio Cammarata1

Page 95

Si è detto che il documento informatico "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge", introdotto dal secondo comma dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1997, determinerà una vera rivoluzione nella Pubblica Amministrazione e nei rapporti tra privati.

Se questa previsione sia vera, lo capiremo tra qualche tempo, quando si saranno potute misurare le resistenze e le vischiosità della burocrazia e gli effetti del ritardo culturale del nostro Paese nel campo delle tecnologie dell'informazione.

Ma, senza dubbio, il documento informatico determinerà una rivoluzione ancora più profonda nell'ordinamento giuridico e nella scienza del diritto, perché introduce un'innovazione i cui effetti non sono misurabili: un cambiamento radicale nella concezione e nell'uso del "documento", così come lo conosciamo da alcune migliaia di anni, nella sua natura di res signaia, cioè di una "cosa" che riporta dei segni, delle informazioni.

Infatti il documento informatico è "immateriale". Qualsiasi tentativo di "materializzarlo". come cercherò di dimostrare in questo intervento, è destinato a fallire o a riportarlo nell'ambito della res e quindi delle regole tradizionali.

La "materializzazione", o "dematerializzazione", di realtà materiali non è una novità assoluta: basti pensare alle transazioni finanziarie che avvengono da anni in tutto il mondo, spostando enormi quantità di denaro senza che passi di mano una soia banconota, una sola moneta. E tutto questo attraverso "documenti informatici", appunto, anche se non rispondenti ai requisiti della nostra normativa.

Per comprendere meglio i termini del problema, può essere utile ritornare con la memoria a non molti anni fa, quando i giuristi cercavano di spiegare al colto e all'inclita che non si poteva parlare di "furto di software" nel caso di copie abusive di programmi, per il fatto che la vittima Page 96 dell'atto illecito non veniva spossessata dell'oggetto, proprio perché il software non è un "oggetto", una res.

Nel nostro ordinamento ci sono due definizioni, diverse e contraddittorie, del documento informatico. La prima, in ordine di tempo, è quella dell'art, 491 bis c.p., introdotto dalla 1. 23 dicembre 1993, n. 547; «... per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli». La definizione è confermata dal comma aggiunto all'art. 621: «è considerato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT