Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)

Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998

- Supplemento Ordinario n. 210

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

  1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da

    finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di

    lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per

    anticipazioni agli enti previdenziali. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di

    prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11

    della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto

    1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non

    superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di

    previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi

    per l'anno finanziario 1999.

  2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo

    netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli

    effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed

    in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927

    miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al

    mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500

    miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del

    saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in

    lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,

    rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.

    Art. 2.

  3. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale

    maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente

    utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di

    assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per

    fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della

    sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

  4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui

    all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della

    legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento...

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