LEGGE 5 febbraio 1992, n. 72 - Fondo di solidarieta' nazionale della pesca

Coming into Force28 Febbraio 1992
Published date13 Febbraio 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/13/092G0107/CONSOLIDATED/20040624
Official Gazette PublicationGU n.36 del 13-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca" con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooper- ative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subi'to gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

  3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

Art 1.
  1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il "Fondo di solidarieta' nazionale della pesca" con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooper- ative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

  3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati , nonche' i soggetti che esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N. 154

Art 2.
  1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT