DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. 143 - Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie, nonche' di gare indette dalla Consip S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

  1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: ´30 giugno 2003ª, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ´30 novembre 2003ª.

  2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

    Art. 2.

    Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

  3. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.

    282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.

    27, le parole: ´30 giugno...

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