DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 171 - Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'articolo 1, comma 4, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ed in particolare anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 1° marzo 2006;

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali vigenti in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

  2. Ai fini del presente decreto, tali istituti sono definiti banche a carattere regionale.

  3. Non rientra nell'ambito del presente decreto la regolamentazione in materia di vigilanza sulle banche, ivi compresa la disciplina delle crisi di cui al titolo IV del testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in quanto attinenti alla moneta, alla tutela del risparmio e dei mercati finanziari e al sistema valutario.

  4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle legge,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione cosi' recita:

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non

    puo' essere delegato al Governo se non con determinazione

    di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo

    limitato e per oggetti definiti.

    .

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

    della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed

    emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:

    Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata

    dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della

    Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti

    dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi

    internazionali.

    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

    materie:

    a) politica estera e rapporti internazionali dello

    Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto

    di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

    appartenenti all'Unione europea;

    b) immigrazione;

    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

    religiose;

    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;

    armi, munizioni ed esplosivi;

    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

    tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

    tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

    risorse finanziarie;

    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

    referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

    Stato e degli enti pubblici nazionali;

    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

    polizia amministrativa locale;

    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

    civile e penale; giustizia...

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