DECRETO 25 luglio 2003 - Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V della parte II della Costituzione; Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 55, paragrafo 1, lettera g), e l'allegato VI, lettera J), che disciplinano gli esami analitici e organolettici dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relativo ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare il titolo III concernente regole relative agli esami analitici e organolettici; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 12 febbraio 1992, concernente ´Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei viniª; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 1997, recante l'attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.

327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.

193 del 16 luglio 1980, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il proprio decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 332 del 2 dicembre 1982, concernente il prelievo dei campioni per l'esame organolettico dei vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita; Visto il proprio decreto 29 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Ritenuta la necessita' di adottare le disposizioni per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonche' per il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello e degli esami cui debbono essere sottoposti i vini in questione, commissioni gia' operanti sulla base della circolare ministeriale n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, nelle more dell'emanazione di apposite norme, sono state individuate le procedure per gli esami chimico-fisici e organolettici dei vini D.O.C.G. e D.O.C. e l'attivita' delle commissioni di degustazione, successivamente integrate con le circolari ministeriali n. 13 del 9 giugno 1994 e n.

2 del 6 marzo 1995; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 27 febbraio 2002; Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 22 maggio 2003; Decreta

Art. 1.

Campo di applicazione 1. Le partite di vino a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) e a denominazione di origine controllata (D.O.C.) utilizzano la denominazione di origine controllata e garantita o controllata solo se sottoposte, a cura del detentore, prima della loro immissione al consumo, ad analisi chimico-fisica e ad esame organolettico, rispondono ai requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia, con particolare riferimento a quelli dei rispettivi disciplinari di produzione.

  1. Le partite di vini D.O.C.G. sono imbottigliate entro novanta giorni dalla data di certificazione del-l'esame organolettico; trascorso tale termine, in assenza di imbottigliamento, le medesime partite, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, sono sottoposte ad un nuovo esame organolettico.

  2. Per i vini D.O.C.G. elaborati in bottiglia l'analisi chimico-fisica e l'esame organolettico sono effettuati all'epoca in cui le relative partite imbottigliate abbiano acquisito i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

  3. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 164/1992, ad effettuare l'esame chimico-fisico e sede della commissione di degustazione della specifica D.O.C.G. o D.O.C., e' quella nel cui ambito territoriale provinciale ricade la superficie vitata, iscritta all'apposito albo dei vigneti, dalla quale deriva la partita di vino oggetto dei predetti esame chimico-fisico ed esame organolettico. Qualora la partita di vino derivi da vigneti ricadenti nel territorio di due o piu', province, la camera di commercio competente e' quella della provincia in cui e' ubicato lo stabilimento enologico. Qualora lo stabilimento enologico ricada al di fuori della zona di produzione delle uve, conformemente alle specifiche deroghe previste dai relativi disciplinari di produzione, la camera di commercio competente e' quella della provincia in cui ricade la maggiore superficie vitata da cui provengono le relative uve.

    Art. 2.

    Definizione di partita di vino 1. Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto con la stessa denominazione proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta

    in un unico o piu' recipienti, fino ad un massimo di cinque; in piccoli recipienti (botti con capacita' massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, senza limiti numerici, collocati nello stesso stabilimento.

    Art. 3.

    Presentazione richiesta prelievo campione e collocazione relativa partita 1. Il detentore di vino che intende ottenere la certificazione di una partita a D.O.C.G. o a D.O.C., presenta apposita richiesta alla competente camera di commercio, affinche' sia prelevato il campione da sottoporre agli accertamenti di cui all'art. 1, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 del presente decreto.

  4. Le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame organolettico, fatta eccezione per eventuali, cause di forza maggiore, relative alle operazioni di cantina o che non consentono il rispetto dei tempi di certificazione stabiliti nel presente decreto.

  5. Nei casi di forza maggiore di cui al comma 2, i relativi travasi o spostamenti sono preventivamente comunicati alla competente camera di commercio ed annotati nei registri di cantina. Qualora lo spostamento della partita in questione avviene dal luogo di detenzione originario in altra collocazione, anche al di fuori della zona di vinificazione, nel relativo documento di accompagnamento vitivinicolo, previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, e' annotato che trattasi di partita di vino atto a diventare V.Q.P.R.D. Lo spostamento della partita medesima al di fuori della zona di vinificazione e' comunque subordinato alle disposizioni dei singoli disciplinari di produzione e l'operazione e' a totale rischio del detentore, in quanto in caso di rivedibilita' la partita diventerebbe automaticamente ´non idoneaª.

    Art. 4.

    Analisi chimico-fisiche 1. Prima dell'esame organolettico, i campioni prelevati sono sottoposti all'esame chimico-fisico presso i laboratori all'uopo autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, denominato Ministero.

  6. Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista chimico-fisico.

    Art. 5.

    Esame organolettico - Commissioni di degustazione 1. L'esame organolettico e' effettuato da commissioni di degustazione operanti presso le competenti camere di commercio, le quali rilasciano la relativa certificazione per le partite idonee alla D.O.C.G. o...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT