IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 gennaio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 33 e gli allegati A e B;
Vista la direttiva 93/99/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:
-
il personale delle strutture cui compete il controllo
ufficiale;
-
i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori
adibiti al controllo ufficiale; c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori
adibiti al controllo ufficiale;
-
i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica dei
laboratori adibiti al controllo ufficiale;
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le procedure relative al sistema di mutua assistenza
amministrativa e di scambio di informazioni nonche' alle ispezioni congiunte con gli agenti dell'Unione Europea.