DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n. 156 - Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Coming into Force27 Giugno 1997
Enactment Date26 Maggio 1997
Published date13 Giugno 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/06/13/097G0190/CONSOLIDATED/20071109
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1997 - Suppl. Ordinario n. 118
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 gennaio 1996, n. 52, ed in particolare gli articoli 1 e 33 e gli allegati A e B;

Vista la direttiva 93/99/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto completa le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in particolare quelle concernenti:

  1. il personale delle strutture cui compete il controllo

    ufficiale;

  2. i requisiti necessari per il funzionamento dei laboratori

    adibiti al controllo ufficiale; c) gli organismi responsabili della verifica dei laboratori

    adibiti al controllo ufficiale;

  3. i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica dei

    laboratori adibiti al controllo ufficiale;

  4. le procedure relative al sistema di mutua assistenza

    amministrativa e di scambio di informazioni nonche' alle ispezioni congiunte con gli agenti dell'Unione Europea.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 2.

(Personale)

  1. Le amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria competenza,

    individuano le tipologie del personale delle strutture deputate al

    controllo ufficiale dei prodotti alimentari tra cui quello che op-

    era nei campi della chimica, della chimica alimentare, della

    medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia

    alimentare, dell'igiene alimentare, della tecnologia alimentare e

    della legislazione nel settore alimentare, tenendo conto, in

    relazione ai diversi profili professionali delle caratteristiche e

    della portata delle attivita' ispettive, di quelle relative al

    prelievo dei campioni ed al controllo analitico.

  2. Le autorita' di cui al comma 1 definiscono ed adeguano i requisiti professionali e formativi, ivi compreso l'aggiornamento, del

    personale.

  3. Le autorita' di cui al comma 1 devono disporre, con riguardo all'articolazione delle proprie strutture territoriali, di

    sufficiente personale esperto ed adeguatamente qualificato in

    relazione alle tipologie individuate ai sensi del comma 1, per le

    finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

    3 marzo 1993, n. 123.

  4. Dall'applicazione del presente articolo non possono discendere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

Art 3.

(Requisiti dei laboratori)

  1. I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano analisi ai fini

    del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere

    conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori

    di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle procedure

    standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al decreto

    legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; la conformita' e' verificata

    con...

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