Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997.

Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

  1. Revisionedelle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

    L'art. 30 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto significative variazioni alle procedure di erogazione dei contributi di cui alla legge n. 488/1992, cosi' come precedentemente indicate dal decreto ministeriale n. 527/1995, dalle relative circolari applicative e dalle successive modifiche ed integrazioni.

    Tali innovazioni hanno efficacia a partire dall'1 gennaio 1999 e riguardano in particolare

    le modalita' di erogazione delle quote di contributo alle imprese beneficiarie; il soggetto a favore del quale maturano gli interessi riferiti ai conti correnti sui quali sono rese disponibili tali quote.

    Con la presente circolare si forniscono le indicazioni utili per l'applicazione delle nuove procedure.

    Modalita' di accreditamento.

    Fatti salvi i piani annuali di disponibilita' delle quote di contributo cosi' come previsti dalle norme vigenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accreditera' tali quote presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, non piu' a date fisse, ma solo quando risultera' verificata la sussistenza delle condizioni, gia' previste dalla vigente normativa, per la successiva erogazione alle imprese.

    A tal fine banche concessionarie trasmetteranno periodicamente al Ministero l'elenco delle iniziative agevolate per le quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese interessate, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima.

    La trasmissione degli elenchi dovra' avvenire con cadenza quindicinale, il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese, ovvero nel giorno lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui tali scadenze intervengano in giorni festivi. Tali elenchi dovranno riguardare tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. A tal proposito rimangono confermati i termini per l'istruttoria delle richieste di erogazione gia' previsti dalla vigente normativa. Gli elenchi dovranno essere predisposti per bando e, per ciascuna iniziativa, dovranno riportare, nell'ordine, il numero di progetto, la denominazione dell'impresa...

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