LEGGE 31 dicembre 1996, n. 681 - Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996

Coming into Force26 Gennaio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/11/096G0693/ORIGINAL
Published date11 Gennaio 1997
Enactment Date31 Dicembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.8 del 11-01-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Data di rilevazione e campo di osservazione

  1. E' indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sara' effettuato con riferimento all'anno 1996.

  2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce "microcensimento dell'industria e dei servizi", sara' effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

  3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unita' locali che esercitano la loro attivita' nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attivita' che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

  4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Oneri finanziari

  1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, e' autorizzata la spesa di lire 48 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

  2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

  3. La spesa di cui al comma 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996.

Art 3.

Operazioni censuarie

  1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

  2. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni...

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