Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, recante: "Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -...

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2001, n. 251, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

  1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni"; b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma

    "4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalita' come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001"; c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo degli articoli 3...

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