Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni ...

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2005 Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione

dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura

da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione

delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato

e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione

ferroviaria (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 188).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione delle direttive 201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003 recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie in materia ferroviaria secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);

Decreta:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 188/2003.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 188/2003, ai fini del presente decreto, si intende per

    1. rete regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtu' dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997; b) interconnessione: connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio; c) rete non isolata: rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale; d) stazione di collegamento reti: la stazione ove si realizza un'interconnessione; e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e la rete ferroviaria nazionale; f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale inerente il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante tutta la vita operativa della impresa ferroviaria. Tale sistema e' soggetto a verifica, da parte del gestore dell'infrastruttura, per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.

    Art. 3.

    Campo di applicazione procedure

  3. Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n.

    188/2003 e delle presenti norme le reti regionali non isolate individuate nell'allegato 1 del presente decreto. Ferme restanti tutte le disposizioni del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni, puo' procedere a revisione del citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni interessate vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a...

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