Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni ...
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 agosto 2005 Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione
dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura
da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione
delle licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato
e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione
ferroviaria (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188).
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, concernente l'attuazione delle direttive 201/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003 recante l'individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (USTIF); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto necessario promuovere la sollecita attuazione delle norme comunitarie in materia ferroviaria secondo le linee-guida dettate dall'art. 1 comma 5 del citato decreto legislativo n. 188/2003; Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (repertorio atti n. 2310 del 16 giugno 2005);
Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
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Il presente decreto individua le reti ferroviarie di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, i criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacita' di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predetti reti, i criteri relativi alla gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i criteri di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 188/2003.
Art. 2.
Definizioni
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In aggiunta alle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 188/2003, ai fini del presente decreto, si intende per
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rete regionale: rete ferroviaria per la quale sono attribuite alle regioni o alle province autonome le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, in virtu' dell'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997; b) interconnessione: connessione tra la rete ferroviaria regionale a scartamento ordinario e la rete nazionale che consente tecnicamente e funzionalmente l'interscambio; c) rete non isolata: rete a scartamento ordinario che presenti almeno una interconnessione con la rete nazionale; d) stazione di collegamento reti: la stazione ove si realizza un'interconnessione; e) punto di sutura: punto che individua il confine gestionale fra la rete ferroviaria regionale non isolata e la rete ferroviaria nazionale; f) sistema di gestione della sicurezza: sistema di organizzazione aziendale inerente il controllo, la verifica e la definizione delle necessarie procedure atte a mantenere un elevato livello di sicurezza durante tutta la vita operativa della impresa ferroviaria. Tale sistema e' soggetto a verifica, da parte del gestore dell'infrastruttura, per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza.
Art. 3.
Campo di applicazione procedure
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Rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n.
188/2003 e delle presenti norme le reti regionali non isolate individuate nell'allegato 1 del presente decreto. Ferme restanti tutte le disposizioni del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni, puo' procedere a revisione del citato allegato, nell'ipotesi in cui le Regioni interessate vogliano estendere il campo di applicazione del presente decreto a...
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