DECRETO 6 aprile 1998, n. 172 - Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfaamilasi e betaamilasi alle farine di grano tenero

DECRETO 6 aprile 1998, n. 172.

Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfaamilasi e betaamilasi alle farine di grano tenero.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, che disciplina la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari; Visto, in particolare, l'articolo 10 della citata legge n. 580 del 1967 che vieta l'aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con agenti fisici o chimici, salvi i competenti provvedimenti del Ministero della sanita' emanati a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'articolo 7 della predetta legge n. 283 del 1962, con il quale e' conferita al Ministro della sanita' la facolta' di consentire, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte e sottrazioni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Considerato che l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi e' attualmente consentita nella produzione del pane ai sensi dell'articolo 19 della citata legge n. 580 del 1967; Considerato che l'impiego di tali ingredienti non e' disciplinato da alcuna disposizione nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno e di altri prodotti della panetteria in genere; Considerato che l'impiego di tali ingredienti nelle farine di grano tenero e' di uso comune nei Paesi dell'Unione europea; Considerato che l'aggiunta alle farine di grano tenero di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi e' giustificata sul piano tecnologico dalla necessita' di rendere piu' idonea alla panificazione e alla produzione di prodotti da forno farine che presentano una scarsa attivita' amilolitica; Considerato che le farine di grano tenero integrate con farine di cereali maltati, con estratti di malto e con enzimi amilolitici alfa e beta amilasi possono trovare corretta utilizzazione anche in settori diversi da quello...

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