Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalita' per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178

DECRETO 15 gennaio 1999.

Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalita' per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facolta' o dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 3 che prevede, in sede di prima applicazione, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000; Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1155 del 15 ottobre 1998;

Decreta: Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono: a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; le sedi principali e distaccate degli ISEF pareggiati sono quelle indicate nell'elenco allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento; b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) per Universita', le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti e autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.

Art. 2.

Istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie

  1. Le universita' interessate possono istituire le facolta' o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di piu' facolta' - in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati - in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalita' specificati nel presente decreto.

  2. Le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo.

  3. Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 del decreto legislativo n. 178...

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