DECRETO 26 luglio 2012 - Modalita'' di applicazione dell''imposta comunale sulla pubblicita'' al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. (12A08729)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. 3, comma 16-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;
Visto l'art. 2563 del codice civile, secondo il quale l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta;
Visto l'art. 2569 del codice civile in base al quale l'imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi per i quali e' stato registrato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del provvedimento
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Con il presente decreto sono definite le modalita' applicative dell'imposta comunale sulla pubblicita', di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
Art. 2
Determinazione della superficie esente
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L'imposta non e' dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
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fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
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fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
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fino a 6...
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