DECRETO 27 Dicembre 2004 - Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 72, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214; Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.

355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266; Visto il regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103; Visto il supplemento 1 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add.103/Amend.1; Visto il supplemento 2 alla serie 00 di emendamenti al regolamento ECE/ONU n. 104 le cui prescrizioni sono contenute nel documento E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/Rev.2 Add. 103/Amend.2; Considerato che il regolamento ECE/ONU n. 104 e' uno dei regolamenti ai quali la Comunita' europea ha aderito con decisione del Consiglio n. 97/836/CE del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 346 del 17 dicembre 1997; Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n.

317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

Veicoli soggetti all'obbligo dell'installazione degli evidenziatori retroriflettenti

  1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie, internazionali N2 e N3), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.

  2. I rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 t (categorie internazionali O3 e O4), devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui.

  3. Le prescrizioni del presente decreto si applicano altresi' ai veicoli indicati ai commi 1 e 2, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, classificati per uso speciale o per trasporti specifici.

    Art. 2.

    ...

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