ORDINANZA 26 marzo 1999 - Disposizioni urgenti per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica. (Ordinanza n. 2967)

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999, con il quale e' stato dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio nazionale per fronteggiare un eventuale, eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica; Dispone

Art. 1.

  1. Il Ministero dell'interno provvede al coordinamento delle attivita' necessarie a fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di crisi dell'area balcanica, stabilendo indirizzi operativi uniformi per le attivita' dei prefetti, cui compete il coordinamento a livello provinciale dell'emergenza.

    Art. 2.

  2. I prefetti, anche in deroga agli strumenti urbanistici, adottano tutte le misure necessarie per allestire e gestire, in via di estrema urgenza, centri di prima accoglienza, provvedendo anche all'esecuzione delle opere accessorie indispensabili per la loro funzionalita'.

  3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa provvedono a fornire, anche mediante nuove acquisizioni, i beni mobili necessari, ivi compresa la loro movimentazione, il trasporto e il posizionamento, nonche' il loro eventuale recupero.

  4. Per il trasporto delle roulottes si provvede tramite il raggruppamento autonomo recupero beni mobili di protezione civile del Ministero della difesa e l'Automobile club d'Italia. Eventuali danni arrecati a terzi durante il trasporto sono a carico dell'amministrazione statale.

    Art. 3.

  5. In deroga alle vigenti norme in materia di procedure concorsuali per l'affidamento di beni, forniture e servizi, le amministrazioni che attuano gli interventi possono procedere a trattativa privata.

  6. Sono inoltre autorizzate deroghe alle seguenti norme

    art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367; articoli 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939; art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076; regio decreto...

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