Etichettatura dei prodotti alimentari - Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204.

Alle regioni e province autonome - Assessorati alla sanita' Alle associazioni di categoria All'Ispettorato centrale repressione frodi e, per conoscenza

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento qualita' Al Ministero della salute - D.A.N.S.P.V.

Con

24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, della

3 agosto 2004, n. 204, sono stati determinati nuovi adempimenti in materia di etichettatura

dei prodotti alimentari. Al riguardo, si ritiene necessario fornire le opportune informazioni per la corretta applicazione di dette disposizioni.

  1. Latte fresco pastorizzato:

    le amministrazioni interessate (Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali) hanno elaborato alcune proposte concernenti la definizione e le caratteristiche del latte fresco che sono state notificate alla Commissione europea ed agli altri Stati membri ai sensi della direttiva n. 98/34/CE. La procedura comunitaria ha avuto termine senza che venissero sollevate sostanziali obiezioni.

    Pertanto le denominazioni ´latte fresco pastorizzatoª e ´latte fresco pastorizzato di alta qualitaª possono essere utilizzate per il latte conforme ai requisiti prescritti dalla legge n. 169/1989 nonche' agli altri parametri generali di cui al regolamento (CEE) n.

    2597/97 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.

    Inoltre, le denominazioni di vendita suddette possono essere utilizzate a condizione che la durabilita' dei due tipi di latte non sia superiore a sei giorni, escluso quello del trattamento termico.

    Gli altri tipi di latte (sterilizzato, UHT, microfiltrato, etc.) non soggiacciono a regole normative di durabilita'. Le aziende interessate indicano la data di scadenza o il termine minimo di conservazione sotto la loro diretta responsabilita'.

    Il comma 2 dell'art. 1, poi, fa riferimento ai trattamenti ´autorizzatiª. Al riguardo, si ritiene utile precisare che, essendo stato soppresso l'art. 2 della legge n. 169/1989, che sottoponeva ad autorizzazione ministeriale i trattamenti del latte, gli eventuali trattamenti devono conformarsi ai principi sanciti dalle norme comunitarie vigenti di cui sopra e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997, ivi compresa la microfiltrazione.

    In relazione alle considerazioni di cui sopra, risulta evidente che i trattamenti non sono piu' da autorizzare, ma sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti, qualora siano necessari per ragioni di sicurezza o utili...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT