Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la piu' ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilita' con l'ordinamento comunitario, nonche' di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n.

317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attivita' produttive, della salute e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Denominazioni di vendita nazionali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita ´latte fresco pastorizzatoª e ´latte fresco pastorizzato di alta qualitaª,

da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

  1. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica e' quella di ´latteª con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

  2. La denominazione di vendita ´passata di pomodoroª, da riportare nella etichettatura del...

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