DECRETO 11 settembre 2003 - Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione europea; Vista la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali, nonche' le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente; Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento realizzato, che tale indicazione di etichettatura e' applicabile alle acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed, altresi', che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in tenera eta', e' opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il consumatore; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla predetta direttiva; Decreta

Art. 1.

Indicazioni in etichetta circa il contenuto di fluoro nelle acque minerali naturali 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro e' superiore a 1,5 mg/L, devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene piu' di 1,5 mg/L di fluoro: non ne e' opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di eta' inferiore a sette...

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