LEGGE 22 novembre 1954, n. 1136 - Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti

Coming into Force14 Dicembre 1954
Published date13 Dicembre 1954
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1954/12/13/054U1136/CONSOLIDATED/19680410
Enactment Date22 Novembre 1954
Official Gazette PublicationGU n.285 del 13-12-1954
Articoli

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5 dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva del nucleo famigliare e' attribuita la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

Art 1.

L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a carico, ....

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9.

Art 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia e' effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalita' di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1968, N. 334

Art 3.

Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:

  1. assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;

  2. assistenza ospedaliera;

  3. assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;

  4. assistenza ostetrica.

Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d).

Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.

Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art 4.

Gli assicurati titolari di azienda, di cui all'art. 1, riuniti in Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori, previste dal successivo art. 5, possono, a maggioranza, deliberare di estendere nei loro confronti e dei rispettivi familiari l'assicurazione di malattia anche alle forme di assistenza farmaceutica e di assistenza integrativa.

La relativa deliberazione e' soggetta all'approvazione della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori.

Art 5.

E' istituita in ogni Comune una Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza medica generica a domicilio ed in ambulatorio nonche' all'assistenza ostetrica generica.

Dette Casse mutue comunali, ove particolari condizioni lo richiedessero, possono, a richiesta della maggioranza delle assemblee comunali, essere autorizzate dal Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale a scindersi in Casse mutue frazionali o a fondersi in Casse mutue intercomunali. Ogni Cassa mutua risultante dalla scissione deve essere composta da non meno di 100 titolari di azienda. La costituzione di Casse mutue intercomunali puo' essere autorizzata solo ove le mutue che chiedono di essere unite siano costituite da un numero di titolari di azienda inferiore a 100.

E' istituita in ogni Provincia una Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti per l'erogazione delle prestazioni relative alla assistenza ospedaliera, all'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa, nonche' all'assistenza ostetrica specialistica.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attivita' e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarieta' nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue comunali, frazionali e intercomunali, le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, di cui ai commi precedenti, hanno personalita' giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue comunicali, frazionali, intercomunali, provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art 6.

La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio direttivo composto da undici rappresentanti dei coltivatori diretti eletti dai presidenti delle Casse mutue comunali riuniti in assemblea.

Il Consiglio direttivo elegge nei suo seno il presidente, il vicepresidente e la Giunta esecutiva, di cui fanno parte oltre al presidente ed al vicepresidente tre componenti eletti dal Consiglio.

Fa parte del Consiglio direttivo, con voto consultivo, un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

Alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e' chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono sostituibili nel corso del triennio nei casi di decadenza o di dimissioni.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale si riunisce di solito una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede la maggioranza del Consiglio direttivo provinciale o almeno un terzo dei presidenti delle mutue comunali.

All'assemblea della Cassa mutua provinciale spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della Cassa mutua provinciale, rispettando le norme fissate dalla Federazione nazionale.

Art 7.

Spetta al Consiglio direttivo della Cassa mutua provinciale:

  1. esaminare e deliberare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea provinciale;

  2. deliberare sulle modalita' di erogazione delle prestazioni agli assicurati;

  3. determinare eventuali contributi suppletivi per la erogazione di prestazioni integrative;

  4. autorizzare l'acquisto e l'alienazione di immobili;

  5. accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

  6. deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per l'espletamento dell'assistenza a favore degli assicurati;

  7. deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea provinciale riguardante i bilanci e quelle del Consiglio direttivo relative alle lettere b), d) e f), del presente articolo sono sottoposte alla approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive ove non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro trenta giorni dalla spedizione.

Art 8.

Spetta alla Giunta esecutiva della Cassa mutua provinciale di malattia dei coltivatori:

  1. compilare i bilanci da sottoporre al Consiglio direttivo;

  2. provvedere all'ordinario funzionamento della Cassa;

  3. procedere all'assunzione ed al licenziamento, nonche' all'amministrazione, del personale ad eccezione del direttore - con l'osservanza delle norme disposte dalla Federazione nazionale;

  4. redigere le note di qualifica del direttore;

  5. approvare, nei termini previsti, le deliberazioni adottate dalle Casse mutue comunali e sottoposte all'approvazione della Cassa mutua provinciale ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge;

  6. approvare i contratti di fornitura g) decidere in prima istanza sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni obbligatorie di competenza della Cassa mutua provinciale e, in seconda istanza, sui ricorsi degli assicurati per le prestazioni di competenza delle Casse mutue comunali;

  7. provvedere alla nomina, per la normale amministrazione della Cassa mutua comunale, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio direttivo, in caso che il numero dei componenti dello stesso...

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