DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1999, n.283 - Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di teonologo alimentare; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 luglio 1998, del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999; Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Pubblici dipendenti iscritti all'albo con annotazione a margine 1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato l'esercizio della libera professione e che pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, possono, a richiesta, essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

  1. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell'ordine regionale consegna all'interessato il timbro professionale che deve essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il comma 1, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.

    29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento della amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

    - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    Nota all'art. 1

    - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

    "Art. 3 (Esercizio della professione). - 1. Per l'esercizio della professione di tecnologo alimentare e' obbligatoria l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27.

  2. I laureati in scienze e tecnologie alimentari dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, e' vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a richiesta essere iscritti all'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridicoprofessionale. In tal caso, essi possono svolgere attivita' professionale solo nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme che disciplinano il rapporto di pubblico impiego.

  3. Presso gli ordini di appartenenza degli iscritti di cui al comma 2 e' conservato il timbro professionale che viene consegnato di volta in volta agli interessati per gli eventuali atti professionali autorizzati.

  4. Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al divieto di cui al medesimo comma, siano eventualmente conferiti incarichi speciali, devono sottostare alla disciplina dell'ordine per i medesimi incarichi.

  5. Gli iscritti all'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali e' consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'ordine solo per quanto riguarda tale esercizio.

  6. Gli iscritti ad un albo regionale hanno facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato".

    Art. 2.

    Pubblici dipendenti iscritti all'albo senza annotazione a margine 1. I professionisti di cui all'articolo 1, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia consentito l'esercizio della libera professione, debbono depositare presso la segreteria dell'ordine regionale la relativa dichiarazione originale dell'amministrazione di appartenenza. Tale dichiarazione e' conservata nei rispettivi fascicoli personali.

  7. In caso di mancato deposito della dichiarazione il consiglio dell'ordine dispone l'apposizione a margine del nominativo del professionista, dell'annotazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dandone comunicazione all'interessato.

    Nota all'art. 2

    - Per il testo dell'art. 3 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, vd. supra in nota all'art. 1.

    Art. 3.

    Vigilanza 1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'Ordine dei tecnologi alimentari, a norma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sia direttamente, sia attraverso i procuratori generali presso le corti d'appello ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali.

    Nota all'art. 3

    - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professine di tecnologo alimentare)

    "Art. 5 (Vigilanza). - 1. L'ordine dei tecnologi alimentari e' posto sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla professione di tecnologo alimentare ed a tale scopo formula le richieste ed i rilievi del caso".

    Titolo II ORDINI REGIONALI DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

    Art. 4.

    Assemblea degli iscritti 1. L'assemblea degli iscritti e' convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e delle materie da trattare. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti all'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio dell'attivita' professionale.

  8. Il presidente del consiglio dell'ordine regionale, ove il numero degli iscritti sia superiore a trecento, puo' disporre che della convocazione di cui al comma 1 sia data notizia mediante pubblicazione in un giornale di interesse regionale, una prima volta almeno dieci giorni, ed una seconda volta, almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea. In tale caso la pubblicazione tiene luogo all'avviso di cui al comma 1.

  9. Presidente e segretario dell'assemblea sono rispettivamente il presidente ed il segretario del consiglio.

  10. Nel caso di impedimento o di assenza, il presidente e' sostituito dal vice presidente e qualora anche quest'ultimo sia impedito o assente, dal consigliere piu' anziano per iscrizione all'albo ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.

  11. Nel caso di impedimento o di assenza del segretario, l'assemblea provvede alla nomina di un sostituto scelto fra i presenti con votazione a maggioranza semplice.

  12. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto.

  13. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, che non puo' avereluogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo il disposto dell'articolo 17, comma 3, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

  14. Il processo verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.

    Nota all'art. 4

    - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

    "Art. 17 (Elezione del consiglio dell'ordine). - 1. La data, l'ora ed il luogo di convocaziote dell'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

  15. Ove si riveli opportuno, puo' disporsi l'a pertura delle urne per piu' giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo l'integrita' dell'urna per tutta la durata della votazione.

  16. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.

  17. Il voto e' personale, diretto e segreto.

  18. Chiusa la votazione il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

  19. Qualunque sia il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza i candidati non aventi annotazioni a margine, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 10, comma 3.

  20. In caso di parita' di voti e' preferito il piu' anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per...

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